PROVVEDIMENTO 23 luglio 2019 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. (19A05009)

LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 - emanato ai sensi della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) - recante attuazione della direttiva 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/CE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (di seguito, «decreto legislativo n. 218/2017»);

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2017 che modifica il titolo V-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB), recante la disciplina degli istituti di pagamento;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del titolo V-ter del TUB: art. 114-sexies, che riserva la prestazione di servizi di pagamento alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento nonche', nel rispetto delle disposizioni applicabili, alla Banca centrale europea, alle banche centrali comunitarie, allo Stato italiano e agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e a Poste Italiane;

art. 114-septies, che istituisce l'albo degli istituti di pagamento;

art. 114-octies, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce limiti e modalita' per la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento e detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito;

art. 114-novies, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le condizioni previste dal TUB;

detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo;

autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitano altre attivita' imprenditoriali;

puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento nel caso in cui l'istituto di pagamento svolge anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento;

art. 114-decies, che prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia: stabilisce procedure per l'operativita' degli istituti di pagamento italiani nel territorio della Repubblica e negli altri Stati comunitari;

autorizza l'operativita' degli istituti di pagamento in uno Stato terzo;

stabilisce le condizioni al rispetto delle quali gli istituti di pagamento comunitari, che prestano servizi di pagamento in Italia ai sensi dei commi 2 e 4 del medesimo articolo, possono concedere credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito;

art. 114-undecies, che prevede che la Banca d'Italia detta disposizioni attuative in materia, tra l'altro, di disciplina dei partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di pagamento;

art. 114-duodecies, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce le modalita' con cui gli istituti di pagamento tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti dei servizi di pagamento;

art. 114-quaterdecies, in...

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