PROVVEDIMENTO 23 aprile 2019 - Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. (19A02782)

LA BANCA D'ITALIA Vista la direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare: l'art. 8, comma 2-bis, che prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lettera b), del medesimo decreto-legge, che svolgono professionalmente attivita' di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;

l'art. 8, comma 2-ter, che prevede che la Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e in particolare: l'art. 1, comma 2, lettera c), che attribuisce alla Banca d'Italia la funzione di Autorita' di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., limitatamente all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

l'art. 3, comma 5, lettera f), che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano l'attivita' di...

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