PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018 - Equiparazione - ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 - dei partecipanti indiretti ai partecipanti al «Servizio di liquidazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e operato mediante la piattaforma T2S». (18A05764)

LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento, in base al quale «uno stato membro puo' decidere che, ai fini della presente direttiva, un partecipante indiretto possa essere considerato partecipante, se tale decisione e' giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. Allorche' un partecipante indiretto sia considerato un partecipante sotto il profilo del rischio sistemico, cio' non limita la responsabilita' del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema»;

Visto il considerando n. 9 della medesima direttiva 98/26/CE, nella parte in cui recita «considerando che la riduzione del rischio sistemico richiede in particolar modo la definitivita' del regolamento e l'esigibilita' della garanzia in titoli;

che la garanzia in titoli comprende tutti gli elementi forniti da un partecipante al sistema di pagamento e/o sistema di regolamento titoli agli altri partecipanti, a garanzia dei diritti e degli obblighi relativi al sistema in questione, compresi le operazioni pronti contro termine, i privilegi legali e i trasferimenti fiduciari»;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli») ai sensi del quale, ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa («CONSOB»), puo' equiparare il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, lettera o), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo il quale il «partecipante indiretto» e' «un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, a norma del quale, alle condizioni ivi previste, «Gli ordini di...

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