PROVVEDIMENTO 19 marzo 2020 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Mozzarella di bufala campana» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996. (20A01778)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 148 del 21 giugno 1996 - con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana»;

Vista l'emergenza sanitaria Coronavirus/covid 19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e successive integrazioni, che hanno comportato il fermo di alcuni canali distributivi come il comparto Ho.Re.Ca. e il food-service provocando una diminuzione del mercato pari a oltre il 50% ed una conseguente grossa crisi del comparto che rischia che a breve si debba far fronte anche alla mancata raccolta del latte con ripercussioni irreparabili per l'intera componente zootecnica della filiera;

Vista la richiesta inviata dal Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di bufala campana acquisita con protocollo n. 17625 del 18 marzo 2020 con cui viene chiesta la modifica temporanea di alcune parti del disciplinare relative alla materia prima latte in riferimento alla caratteristica che il latte di bufala deve essere fresco e che vada lavorato entro la sessantesima ora dalla prima mungitura in modo da poter consentire il congelamento della materia prima latte per la parte in eccesso rispetto ai quantitativi normalmente lavorati per...

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