PROVVEDIMENTO 19 marzo 2019 - Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. (19A02213)

Con il presente provvedimento si apportano modifiche al provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» adottato il 29 luglio 2009, come successivamente modificato. L'intervento e' volto a dare attuazione: alla direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive, c.d. PSD2) e al capo II-bis, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento;

alle direttive 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive, c.d. MCD) e 2008/48/CE (Consumer Credit Directive, c.d. CCD), come modificate dal regolamento 2016/1011/UE, in materia di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento Benchmark);

agli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea in materia di politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all'offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita;

agli orientamenti del Joint Committee delle Autorita' europee di vigilanza in materia di gestione dei reclami. Altre modifiche sono operate alla luce dell'esperienza maturata dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei controlli sul rispetto della disciplina in materia di tutela della clientela. Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafi 2 e 4;

la sezione II, paragrafo 2;

la sezione VI;

la sezione VI-bis, paragrafi 2 e 5;

la sezione VII, paragrafi 2 e 4;

la sezione VIII, paragrafo 2;

la sezione X;

la sezione XI, paragrafi 1, 2, 2-bis, 2-quater e 3;

l'allegato 3. Esse si applicano a partire dal 1° luglio 2019, ad eccezione: delle modifiche alla sezione VI, che - per finalita' di coordinamento con la disciplina in materia di conti di pagamento, di attuazione della direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive, c.d. PAD) - si applicano a partire dalla data che sara' indicata con successivo provvedimento della Banca d'Italia;

della modifica alla sezione XI, paragrafo 3, avente ad oggetto i tempi massimi di risposta ai reclami, che - per finalita' di coordinamento con la disciplina in materia di presentazione dei ricorsi all'Arbitro bancario finanziario - si applica a partire dalla data che sara' indicata nel provvedimento di adozione delle modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Fino a tale data, i tempi massimi di risposta restano non superiori a trenta giorni dalla ricezione del...

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