PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2014 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L. 163 del 2 luglio 1996. (14A08326)

IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L. 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta "Brisighella";

Visto il provvedimento della regione Emilia Romagna servizio percorsi di qualita', relazioni di mercato e integrazioni di filiera 17 ottobre 2014, n. PG/2014/380124 che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2014 di anticipare al 20 ottobre la raccolta delle olive destinate alla produzione della DOP Brisighella a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli;

Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della regione Emilia Romagna emerge con chiarezza che le particolari condizioni climatiche verificatesi durante l'anno hanno prodotto un anticipo della fase di maturazione delle olive destinate alla produzione della DOP Brisighella;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 5 novembre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT