PROVVEDIMENTO 17 maggio 2016 - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. (16A04096)

LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 - emanato ai sensi dell'art. 6 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) - recante attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (di seguito, «decreto»);

Visti gli articoli 1 e 2 che modificano il Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB), recante la disciplina degli istituti di moneta elettronica;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del Titolo V-bis del TUB: art. 114-bis che riserva l'emissione di moneta elettronica alle banche e agli istituti di moneta elettronica;

art. 114-quater, che istituisce l'albo degli istituti di moneta elettronica;

art. 114-quinquies, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrano le condizioni previste dal TUB;

detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo;

puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica nel caso in cui l'istituto di moneta elettronica svolge anche attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica;

stabilisca procedure per l'operativita' degli istituti di moneta elettronica negli altri paesi comunitari nonche' autorizzi l'operativita' degli istituti di moneta elettronica in paesi extracomunitari;

art. 114-quinquies 1 ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce le modalita' con cui gli istituti di moneta elettronica detengono le somme di denaro ricevute dalla clientela a fronte della moneta elettronica emessa;

art. 114-quinquies 2, in materia di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva;

art. 114-quinquies 3, in materia, tra l'altro, di disciplina dei partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di moneta elettronica;

art. 114-quinquies 4, secondo il quale la Banca d'Italia puo' esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal Titolo V-bis, al ricorrere di determinate condizioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato ai sensi dell'art. 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge...

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