PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2020 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001. (20A05829)

IL DIRETTORE GENERALE

per la promozione della qualita'

agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 275 del 18 ottobre 2001, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari

Visto in particolare l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti

Vista la determinazione delle Regioni Veneto n. 0436127 del 14 ottobre 2020, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2020 di poter produrre sino a 9000 kg massimo per ettaro

Considerato che, dalla relazione tecnica e dal provvedimento delle Regioni Veneto, emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2020 ha comportato un significativo aumento della produzione di olive per ettaro nella zona geografica di produzione del DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto 8 prevede che «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare Kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 18%» e che il mantenimento di questa produzione comporterebbe un grave danno economico ai produttori

Ritenuto necessario provvedere alla...

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