PROVVEDIMENTO 15 luglio 2015 - Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (15A05902)

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, in base al quale la trasparenza dell'attivita' amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;

Visto l'art. 14 del d.lgs. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale;

Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.) n. 144 del 7 ottobre 2014 relativa agli obblighi di pubblicazione di dati riguardanti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.) n. 146 del 18 novembre 2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonche' dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto l'art. 47 del d.lgs. 33/2013 in materia di sanzioni per casi specifici, ove al comma 1 e' previsto che "la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione organismo interessato";

Vista la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti;

Visto l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ove e' disposto che "per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono...

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