PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2018 - Attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento. (18A06919)

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, cosi' come modificato dal citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4-bis del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che richiede alla Banca d'Italia di definire modalita' e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformita' all'art. 37, della direttiva (UE) 2015/2366, E m a n a il seguente provvedimento: La direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento (PSD2) - cosi' come la precedente direttiva 2007/64/CE (PSD1), che e' stata abrogata dalla prima - esclude dal proprio ambito di applicazione, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni servizi e operazioni di pagamento. Nel vigore della PSD1, gli operatori non erano tenuti a consultare le autorita' competenti per verificare se le operazioni e i servizi da loro offerti rientrassero o meno nel regime di esclusione;

cio' ha comportato un'applicazione disomogenea di tale regime tra gli Stati membri. La PSD2, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, interviene su questo punto, prevedendo che i prestatori di servizi siano tenuti a fornire una descrizione dell'attivita' svolta alle autorita' competenti, affinche' queste ultime possano valutare se siano o meno soddisfatti i requisiti prescritti dalla normativa per operare in regime di esclusione. Ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dal decreto legislativo n. 218/2017, il presente provvedimento definisce modalita' e termini per la comunicazione alla Banca d'Italia delle informazioni necessarie alla suddetta valutazione. L'obbligo di comunicazione sussiste nei seguenti casi: 1) per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente o ii) unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;

2) per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandone il costo nella relativa fattura (o pre-alimentando il proprio conto), a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi EUR 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per singola utenza, EUR 300 mensili e che l'operazione di pagamento sia posta in essere: a. per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

  1. nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro;

  2. per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla...

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