PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2016 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016. (Documento n. 10). (16A07506)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, e' stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;

Visti quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla...

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