Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti - concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25294 dell'11 novembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1995 al 29 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sigros distribuzione, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Trapani e Marsala (Trapani), per i quali e' stato sipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 38,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unita', di cui 4 parttime da 20 a 18,77 ore medie e 1 parttime da 24 a 23,02 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 57 unita'.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sigros distribuzione, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decetolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25295 dell'11 novembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Video levante, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per i quali e' stato sipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di 14 unita'.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, n. 25232.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e l'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani, ove interessato, sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Video Levante, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25296 dell'11 novembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 24 maggio 1994 al 23 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso...

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