Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di - integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24832 del 24 luglio 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Ricagni condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ricagni condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997 con decorrenza 3 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24833 del 24 luglio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 aprile 1998 al 13 aprile 1999, della ditta S.p.a. Data Management - Gruppo Finsiel, con sede in Milano e unita' di Agrate Brianza (Milano) e Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Data Management - Gruppo Finsiel, con sede in Milano e unita' di Agrate Brianza (Milano) e Milano, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1998 con decorrenza 14 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24834 del 24 luglio 1998 a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 luglio 1998 con effetto dal 19 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero (Milano) e centri di assistenza nazionali di Milano e di Pero (Milano), per il periodo dal 19 febbraio 1998 al 18 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1998 con decorrenza 19 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24835 del 24 luglio 1998 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 dicembre 1997 con effetto dal 21 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.

Oerlikon Contraves, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 21 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24836 del 24 luglio 1998 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.

Michelin Italiana, con sede in Torino e unita' di Torino - sede centrale di Torino, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998 con decorrenza 14 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24837 del 24 luglio 1998: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Napoli, per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1997 con decorrenza 28 gennaio 1998; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 con effetto dal 1 novembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Castel Maggiore (Bologna), per il periodo dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1998 con decorrenza 1 maggio 1998; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 14 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Sesto Calende (Varese), per il periodo dal 14 gennaio 1998 al 13 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 14 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24838 del 24 luglio 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Carini (Palermo), Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Torino.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Carini (Palermo), Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Torino, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 20 gennaio 1998, n. 23974/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione...

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