Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di - integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24803 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n.

223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta S.r.l. Filippo Fochi energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, Brindisi, Genova, Montalto di Castro (Viterbo) e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Filippo Fochi energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, Brindisi, Genova, Montalto di Castro (Viterbo) e Roma, per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile 1997. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24804 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n.

223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile 1997. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24805 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n.

223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Filippo Fochi (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna e di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filippo Fochi (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna e di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile 1997. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24806 del 16 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n.

223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998, della ditta S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna e di Montalto di Castro (Viterbo).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna e di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto dell'11 aprile 1997. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto...

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