Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24722 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.G., con sede in Massarosa - localita' S. Rocchino (Lucca) e unita' di Avenza (Massa Carrara), per un massimo di 52 dipendenti, Massarosa (Lucca), per un massimo di 114 dipendenti, Montemarano (Grosseto), per un massimo di 28 dipendenti, e Palermo, per un massimo di 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1998 al 2 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 ottobre 1998 al 2 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24723 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telmi Italia, in liquidazione, con sede in Busnago (Milano) e unita' di Busnago (Milano), per un massimo di 46 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1998 al 23 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 settembre 1998 al 23 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24724 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. FIR-EM, con sede in Roma e unita' di Lastra di Signa (Firenze), per un massimo di 48 dipendenti, e Roma, per un massimo di 1 dipendente e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 ottobre 1998 al 6 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24725 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CAEL, con sede in Mele (Genova) e unita' di Mele (Genova), per un massimo di 104 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1998 al 9 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 ottobre 1998 al 9 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24726 del 23 giugno 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ci.EMME, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Melfi - localita' San Nicola (Potenza), per un massimo di 11 dipendenti, San Gillio (Torino), per un massimo di 16 dipendenti, e Termini Imerese (Palermo), per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del...

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