Provvedimenti - concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Con decreto ministeriale n. 24444 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.P., con sede in Gallicano (Lucca) e unita' di Gallicano (Lucca), per un massimo di 31 dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1998 al 3 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 4 settembre 1998 al 3 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24445 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Rovaccio, con sede in Domodossola (Verbania) e unita' di Domodossola (Verbania), per un massimo di 24 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1998 all'8 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 9 agosto 1998 all'8 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24446 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.S. Industrie calzature sarde, con sede in Tortoli' (Nuoro) e unita' di Lotzorai (Nuoro), per un massimo di 95 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24447 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Morell arti grafiche, con sede in Merate (Lecco) e unita' di Osnago (Lecco), per un massimo di 24 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 23 agosto 1998 al 22 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24448 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo oleario italiano, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 19 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1998 al 21 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 luglio 1998 al 21 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24449 del 6 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pienne, con sede in Napoli, unita' di Napoli, per un massimo di 3 dipendenti, unita' di Perugia, per un massimo di 6 dipendenti e unita' di Savona, per un massimo di 6 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 23732/1-2.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24450 del 6 maggio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 ottobre 1997, della S.r.l. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano, unita' di Caponago (Milano), Milano, Nerviano (Milano), Rodano (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano, unita' di Caponago (Milano), Milano, Nerviano (Milano), Rodano (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996.

Il presente...

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