Ministero del lavoro e della previdenza sociale : Provvedimenti - concernenti il trattamento di integrazione salariale

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale Con decreto ministeriale n. 24282 del 1 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, con sede in Torino e unita' di Centro ricerche Fiat Orbassano (Torino) e Fiat auto stabilimento Abarth (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unita', ed in favore di n. 17 lavoratori parttime secondo le modalita' di riduzione riportate nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento su un organico complessivo di n. 24 unita'.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 febbraio 1998, n. 24056.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24283 del 1 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, con sede in Torino e unita' di Fiat auto Beinasco (Torino), Fiat auto centrale energia Rivalta (Torino), Fiat auto enti centrali (Torino), Fiat auto ingresso 33 Mirafiori (Torino), Fiat auto Mirafiori ex Teksid (Torino), Palazzine 19-21 Mirafiori (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unita', ed in favore di n. 32 lavoratori parttime secondo le modalita' di riduzione riportate nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento su un organico complessivo di n. 39 unita'.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 febbraio 1998, n. 24057.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24284 del 1 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1993 al 25 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decretlegge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.I.A.C., con sede in Montodine (Cremona) e unita' di Montodine (Cremona) e Gombito (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 51 unita', su un organico complessivo di n. 66 unita'.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.I.A.C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.

236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24285 del 1 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.I.A.C., con sede in Montodine (Cremona) e unita' di Montodine (Cremona) e Gombito (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 35 unita', su un organico complessivo di n. 58 unita'.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.I.A.C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.

236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24286 del 1 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 3 febbraio 1998 al 2 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.

510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.

608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi Compressori, con sede in Pavia e unita' di Pavia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 1190 unita', su un organico complessivo di n. 1205 unita'.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi compressori, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

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