Provvedimenti del Prefetto

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Rassegna
di giurisprudenza
Provvedimenti del Prefetto
In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni
amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto,
ai sensi dell’art. 204 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a con-
clusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell’interessato
che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta
la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di
opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favo-
re che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione
dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati
in sede giurisdizionale. * Cass. civ., Sezioni Unite, 28 gennaio 2010,
n. 1786, Uff. Terr. Gov. Reggio Calabria c. Morabito. [RV611244]
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irro-
gazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso
facoltativo al Prefetto ai sensi dell’art. 204 del D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento ammini-
strativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi
di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato
in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedi-
mento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante
dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizio-
ne non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente
cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le
deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventual-
mente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto
riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con
pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto
che di fatto. * Cass. civ., Sezioni Unite, 28 gennaio 2010, n. 1786,
Uff. Terr. Gov. Reggio Calabria c. Morabito. [RV611243]
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazio-
ni di norme del codice della strada cui sia applicabile la nuova
disciplina introdotta dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con
modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione
prevista dal comma 1 bis dell’art. 204 del codice della strada,
secondo cui i termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell’art. 203 e al
comma 1 dello stesso articolo 204 sono perentori e si cumulano
fra loro ai f‌ini della considerazione di tempestività dell’adozione
dell’ordinanza-ingiunzione – deve intendersi nel senso che la cu-
mulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire – per
il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e
decisione – del tempo massimo previsto dalla somma delle due
scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e
le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l’emissione del
provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza
che, a tal f‌ine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180
giorni l’eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della
scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) de-
gli atti di competenza da parte dell’organo accertatore. (Mass.
Redaz.). * Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2009, n. 13303, Deiana ed
altro c. Prefetto di Cagliari, in questa Rivista 2009, 204.
In tema di ordinanza-ingiunzione prefettizia di irrogazione
delle sanzioni per infrazioni stradali, la mancata sottoscrizio-
ne autografa dell’atto da parte del prefetto stesso consente
che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge
a sostituirlo o da persona a ciò delegata, essendo necessario,
ai f‌ini dell’imputabilità dell’atto al prefetto, che sia dichiarata
l’esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la
provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere.
Ne consegue che in mancanza di detti elementi di forma ed in
presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazio-
ne non sia altrimenti acquisita al processo, l’atto non può essere
attribuito al prefetto. * Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2007, n. 4861,
Vaglio c. Prefetto di Roma, in questa Rivista 2007, 509.
In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle nor-
me del codice della strada, con riferimento al termine previsto
dall’articolo 204, primo comma, stesso codice, per la emissione
da parte del Prefetto della ordinanza-ingiunzione, poiché questa
rappresenta l’atto f‌inale del relativo procedimento amministra-
tivo, che il legislatore ha stabilito concludersi entro un termine
ben determinato (pur variato, in aumento, nel tempo, per effetto
di successive modif‌iche all’originaria previsione dell’articolo 204
citato), il detto termine è da ritenersi perentorio o comunque di
natura decadenziale. Pertanto, alla tardiva emissione del provve-
dimento sanzionatorio non può che conseguire – in caso di op-
posizione – l’annullamento o comunque la dichiarazione di ineff‌i-
cacia dello stesso. (Nella specie, il giudice di pace aveva ritenuto
tempestiva l’ordinanza-ingiunzione, emessa il 14 gennaio 2002,
perché l’interessato era stato sentito il precedente 10 gennaio; ha
ritenuto la S.C., che ha cassato la sentenza ed accolto l’opposizio-
ne decidendo nel merito, che, ai sensi della suddetta norma del
codice della strada, il termine di 90 giorni, all’epoca applicabile
per l’adozione del provvedimento decorreva dalla ricezione degli
atti, invece avvenuta il 3 ottobre 2002, e che l’articolo 4, comma 1
quinquies, del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 ago-
sto 2003 n. 214, laddove prevede che la richiesta di audizione per-
sonale interrompe il termine indicato, era norma sopravvenuta,
priva di effetti retroattivi, che non sanava le situazioni def‌initive
perché il termine medesimo era già inutilmente spirato). * Cass.
civ., sez. II, 22 gennaio 2007, n. 1273, Sartori c. Prefettura Provin-
cia Verona, in questa Rivista 2007, 802. [RV594378]
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice
della strada, la preventiva audizione dell’interessato da parte
del Prefetto condiziona la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione
soltanto nell’ipotesi in cui ne sia stata fatta apposita richiesta,
la quale, per poter essere presa in considerazione, dev’essere
espressa, contestuale al ricorso ed incondizionata, costituendo
esercizio di una mera facoltà dell’interessato. * Cass. civ., sez. I,
8 febbraio 2006, n. 2817, Genovese c. Prefetto Roma, in questa
Rivista 2006, 732.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa per vio-
lazione del codice della strada, poiché le risultanze dell’ordi-
nanza-ingiunzione sono assistite da fede privilegiata ai sensi
dell’art. 2700 c.c., il ricorrente che intenda far valere l’inosser-
vanza dei termini in cui all’art. 203 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.
285 sostenendo di nutrire dubbi in ordine alla data di emissione,
in riferimento alla quale dev’essere valutata la tempestività del
provvedimento, ha l’onere di proporre querela di falso. * Cass.
civ., sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2817, Genovese c. Prefetto Roma,
7 agosto 2006, 732, in questa Rivista 2006, 732.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017

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