Provv. (Ag. entr.) 29 marzo 2013, Prot. n. 39724
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Arch. loc. e cond. 3/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
pravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi
di manutenzione.”.
In virtù del principio di sostituzione illustrato al par.
2.1, per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate
tutte le prescrizioni di cui all’art. 13, comma 3, lett. b), del
citato D.L. n. 201 del 2011, è dovuta solamente l’IMU.
Infatti, anche se nel caso in esame l’IMU è dovuta in
misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50
per cento, l’immobile non può comunque essere conside-
rato “esente” da IMU e, quindi, opera l’effetto di sostituzio-
ne dell’IRPEF.
2.7 Beni posseduti da società semplici
Per i redditi fondiari, relativi a beni non locati, posse-
duti da società semplici, fattispecie comune nell’ambito
delle attività agricole, occorre considerare che:
- le società semplici non sono soggetti passivi IRPEF;
- a differenza delle società di persone commerciali, in
cui il reddito da qualsiasi fonte provenga è considerato red-
dito di impresa, nelle società semplici il reddito mantiene
la natura della categoria in cui lo stesso è classificabile;
- per prassi dell’Amministrazione finanziaria, i redditi
di partecipazione in società semplici imputati per tra-
sparenza ai soci che non detengono la partecipazione in
regime di impresa mantengono in capo a questi ultimi la
medesima natura dei redditi da cui promanano.
Conseguentemente, si ritiene che l’effetto di sostituzio-
ne debba essere applicato in capo ai soci persone fisiche
che non detengono la partecipazione in regime di impre-
sa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a
redditi fondiari in relazione ai quali operi l’effetto di so-
stituzione.
Per il profilo operativo, dal prospetto di ripartizione del
reddito trasmesso dalla società semplice ai soci persone
fisiche deve risultare la quota del reddito di partecipa-
zione del socio corrispondente al reddito dominicale dei
terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati
per i quali opera l’effetto di sostituzione. Nel caso la socie-
tà semplice sia partecipata anche da soci che operano in
regime d’impresa, l’effetto di sostituzione non si produce
in capo a questi ultimi e la quota del reddito di partecipa-
zione corrispondente al reddito dominicale dei terreni non
affittati o al reddito dei fabbricati non locati concorre alla
determinazione del reddito di detti soci.
3. ESONERO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DI-
CHIARAZIONE DEI REDDITI
Il principio secondo cui l’IMU sostituisce, per la com-
ponente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, illu-
strato al par. 2.1 comporta effetti anche sul piano degli ob-
blighi dichiarativi, integrando le ipotesi di esonero dall’ob-
bligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il
contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’IMU
non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, mentre se possiede anche altri redditi è invitato a
verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e
UNICO PF se la propria particolare situazione rientra tra
i casi di esonero.
VII
Provv. (Ag. entr.) 29 marzo 2013, Prot. n. 39724. Modalità
di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni
dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari
a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio
urbano, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. (Ambito di applicazione). 1. Il presente provvedimento
disciplina le modalità di interscambio con i Comuni dei
dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a desti-
nazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto leg-
ge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato, da
ultimo, dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre
2. (Interscambio dati). 1. L’Agenzia delle Entrate rende
disponibili ai Comuni i dati relativi alla superficie catasta-
le, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 mar-
zo 1998, n. 138, con riferimento alle unità immobiliari a
destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di
planimetria.
2. L’Agenzia rende disponibili ai Comuni, ai fini delle
attività di accertamento di cui all’art. 14, comma 9, del
decreto legge n. 201 del 2011, i dati relativi alla superficie
determinata scorporando, per le sole destinazioni abitati-
ve, le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte perti-
nenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.
3. La data dalla quale è assicurata la fruibilità dei dati
di cui ai commi precedenti è stabilita con apposito comu-
nicato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato
sul sito internet della stessa Agenzia.
4. I Comuni, laddove riscontrino scostamenti significati-
vi della superficie di cui al comma 1, rispetto ai dati in loro
possesso, possono segnalare tali incongruenze all’Agenzia,
secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.
3. (Modalità di interscambio dei dati). 1. I canali di co-
municazione utilizzati per l’interscambio dei dati di cui
all’articolo 2 sono costituiti dalle piattaforme informati-
che denominate “Portale per i Comuni” e “Sistema di In-
terscambio”.
2. L’interscambio dei dati di cui all’articolo 2 viene
effettuato secondo le regole tecniche pubblicate sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate, nell’area relativa alle
attività già di competenza dell’Agenzia del Territorio, all’in-
dirizzo: http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=6255.
4. (Pubblicazione). 1. Il presente provvedimento sarà
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre
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