Provv. (Ag. Entr.) 27 Gennaio 2017, N. 19969. Comunicazione All'Anagrafe Tributaria Dei Dati Relativi Agli Interventi Di Recupero Del Patrimonio Edilizio E Di Riqualificazione Energetica Effettuati Su Parti Comuni Di Edifici Residenziali Ai Sensi Dell'Articolo 2 Del Decreto Del Ministro Dell'Economia E Delle Finanze 1° Dicembre 2016

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PRATICA
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Provv. (Ag. entr.) 27 gennaio 2017, n. 19969. Comunicazione all’anagrafe
tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualicazione energetica effettuati su parti comuni di edici
residenziali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze 1° dicembre 2016
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Soggetti obbligati alla trasmissione
1.1 Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento trasmettono in via telematica
all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° di-
cembre 2016, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specif‌iche tecniche contenute nell’allegato
1. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualif‌icazione energetica effettuati sulle parti
comuni di edif‌ici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici f‌inalizzati all’ar-
redo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo
complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.
2. Modalità di trasmissione
2.1 I soggetti di cui al precedente punto effettuano le comunicazioni previste dall’articolo 2 del citato decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in
relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al f‌ine della trasmissione tele-
matica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli “respon-
sabili o incaricati del trattamento dei dati” ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli articoli
2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni
non superiori ai 3 MegaByte.
3. Tipologie di invio
3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni or-
dinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono
considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordina-
ria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitu-
tiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comuni-
cazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della
comunicazione sostituita.
4. Termini delle trasmissioni
4.1 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è stabilito, dall’articolo 2 del
citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, al 28 febbraio di ciascun anno con riferi-
mento ai dati relativi all’anno precedente.
4.2 Nel caso di scarto dell’intero f‌ile contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 4.1, il sog-
getto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni
successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
4.3 Nel caso di trasmissione di codici f‌iscali non validi entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato ef-
fettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici f‌iscali segnalati, entro il predetto
termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle
entrate.
4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al
punto 4.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.

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