LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 2012, n. 12 - Ordinamento dell'apprendistato.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 10 luglio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Definizioni 1. Il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

  2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

  3. apprendistato di alta formazione e ricerca.

    1. Ai fini della presente legge, per parti sociali si intendono le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello provinciale.

    Art. 2

    Attivita' professionali oggetto di apprendistato 1. La Giunta provinciale stabilisce l'elenco delle attivita' professionali oggetto di apprendistato, articolato nelle seguenti tre sezioni:

  4. le attivita' professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), che portano ad una qualifica, sono stabilite sentite le parti sociali;

  5. le attivita' professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), che portano ad un diploma professionale, sono stabilite sentite le parti sociali;

  6. le attivita' professionali oggetto di apprendistato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), per le quali ai sensi dell'art. 20 e' previsto un ordinamento formativo, sono stabilite d'intesa con le parti sociali a livello provinciale o nel rispettivo settore a livello provinciale.

    Art. 3

    Comunicazione del rapporto di apprendistato 1. Con la comunicazione dei rapporti di lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti, il datore/la datrice di lavoro trasmette all'Amministrazione provinciale, denominata di seguito Provincia, nel caso dell'apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e, nel caso dell'apprendistato di cui all'art. 20, anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari per l'iscrizione dell'apprendista alla scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati devono essere trasmessi.

    Art. 4

    Promozione 1. Al fine di promuovere e sviluppare l'apprendistato e di informare i giovani sulla formazione duale, la Provincia puo' effettuare manifestazioni, iniziative e ricerche. La Provincia puo' inoltre finanziare la partecipazione di apprendisti a tali manifestazioni.

    1. La Provincia puo' concedere contributi a enti pubblici e a privati che svolgono iniziative di cui al comma 1.

    2. Allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile, facilitare l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro e assicurare al mercato del lavoro locale la necessaria forza lavoro, la Provincia puo' erogare alle aziende dei contributi per compensare in parte le spese di formazione e per motivarle ad assumere e a formare degli apprendisti. Detti contributi sono concessi solo per gli apprendisti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b).

      Art. 5

      Obiettivi, eta' minima e massima 1. Tramite l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si ottengono rispettivamente una qualifica professionale entro tre anni ovvero un diploma professionale entro quattro anni.

    3. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attivita', anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'.

      Art. 6

      Ordinamento formativo e standard 1. La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce l'ordinamento formativo per ciascuna professione oggetto di apprendistato. Tale ordinamento comprende la descrizione del profilo professionale, il titolo conseguibile, la durata dell'apprendistato, il quadro formativo aziendale, la quantita' della formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento e il programma didattico.

    4. Il programma didattico contiene gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione formale impartita dalla scuola professionale e, se previsto, negli altri luoghi di apprendimento. Il quadro formativo aziendale contiene le competenze e le conoscenze che in azienda devono essere trasmesse all'apprendista.

    5. L'ordinamento formativo rispetta gli standard europei e statali. Il programma didattico e il quadro formativo aziendale sono considerati piano formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali.

    6. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, le competenze acquisite tramite l'apprendistato sono considerate crediti formativi per scuole secondarie superiori e per corsi di formazione professionale, tenendo conto della parte di formazione scolastica e di quella aziendale.

    7. Una parte dell'apprendistato puo' essere assolta fuori provincia, purche' essa sia equiparabile, in merito a contenuti e durata, con la formazione in apprendistato in Alto Adige prevista per la relativa professione.

      Art. 7

      Riconoscimento di abilita' individuali 1. La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi che comportano una durata ridotta dell'apprendistato a scuola ed in azienda.

    8. In considerazione dei criteri ai sensi del comma 1, il direttore/la direttrice della scuola professionale esenta completamente o parzialmente dall'obbligo di frequenza della scuola professionale gli apprendisti/le apprendiste che dispongono gia' di competenze nella professione oggetto di apprendistato o di crediti formativi concernenti la cultura generale. Nel contempo puo' obbligare questi apprendisti/queste apprendiste alla frequenza di corsi alternativi con durata corrispondente a quella prevista per le lezioni nella scuola professionale.

    9. Per l'esenzione completa dalla frequenza della scuola professionale per uno o piu' anni scolastici e' necessario un coordinamento della durata formativa fra scuola e azienda.

    10. La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, puo' definire, per persone con difficolta' di apprendimento, professioni oggetto d'apprendistato specifiche, che dopo un apprendistato con durata di almeno due anni permettano di acquisire un attestato...

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