LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 2010, n. 6 - Legge di tutela della natura e altre disposizioni.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina la tutela degli animali selvatici, delle piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonche' dei fossili e minerali.

  1. Sono fatte salve le seguenti norme:

    1. per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, di cui alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche;

    2. in materia di pesca, di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche;

    3. in materia delle acque, di cui alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e di cui al piano di tutela delle acque;

    4. in materia di tutela dei funghi, di cui alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche.

  2. Nella presente legge le persone sono indicate nella forma femminile e maschile, a condizione che cio' non pregiudichi la leggibilita' e chiarezza del testo. Nel caso del solo uso del genere maschile, lo stesso e' da intendersi riferito ad entrambi i generi, purche' riferito a persone fisiche.

    Art. 2

    Diritto al godimento della natura ed alla ricreazione 1. Chiunque ha diritto al godimento delle bellezze naturali e alla ricreazione nell'ambiente naturale.

  3. Chiunque e' obbligato nell'esercizio del diritto di cui al comma 1 ad avere cura della natura e del paesaggio e deve contribuire in base alle sue possibilita' e nella responsabilita' per le fonti naturali di vita a realizzare le finalita' ed i principi della tutela della natura e deve comportarsi in modo tale che le fonti naturali di vita delle specie animali e vegetali selvatiche siano conservate, non compromesse e ricostituite.

  4. L'utilizzazione agricola e forestale che conserva il paesaggio culturale ed e' ecologicamente orientata riveste particolare importanza e contribuisce alla conservazione degli elementi paesaggistici lineari e puntiformi rilevanti per il bilancio naturale.

  5. Il diritto di cui al comma 1 si esercita senza pregiudizio per i diritti del proprietario del terreno e dell'avente diritto all'uso.

  6. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 avviene di principio a proprio rischio. Salvo quanto previsto da altre norme, con cio' non vengono costituiti particolari doveri di cura e garanzia della sicurezza stradale gravanti sul proprietario del terreno oppure su altro avente diritto.

  7. La ricreazione in parti dell'ambiente naturale puo' essere limitata, con regolamento di esecuzione, nella misura necessaria oppure vietata per motivi di tutela della natura e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento del suolo con immondizie ed escrementi in seguito al maggiore utilizzo per attivita' ricreative.

    Art. 3

    Oggetto di tutela 1. Tutti gli animali che hanno diffusione naturale e vivono allo stato selvatico nel territorio della provincia di Bolzano sono protetti.

  8. E' vietato porre in commercio animali che vivono allo stato selvatico.

    Art. 4

    Specie animali integralmente protette 1. Sono integralmente protette le specie animali di cui all'allegato A.

  9. Sono inoltre integralmente protette le specie animali selvatiche di cui agli allegati II e IV alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva habitat, e che vivono anche solo temporaneamente nel territorio della provincia di Bolzano.

    Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurarne il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.

  10. Gli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di seguito denominata direttiva uccelli, sono sottoposti a tutela ai sensi della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.

  11. L'elenco delle specie animali integralmente protette puo' essere integrato dalla Giunta provinciale.

  12. E' vietato:

    1. catturare o uccidere deliberatamente, in qualunque stadio di vita, animali delle specie integralmente protette o perturbare deliberatamente gli stessi, particolarmente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, tenerli in custodia vivi o morti, trasportare animali integralmente protetti o parti di essi, usarli per eventuali lavorazioni, commercializzarli, scambiarli o offrirli a scopi commerciali o in permuta;

    2. distruggere deliberatamente o rimuovere dall'ambiente naturale le uova oppure deteriorare o distruggere i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione e le aree di riposo di specie animali integralmente protette.

  13. Ai proprietari, agli affittuari e agli usufruttuari e' consentito catturare o uccidere talpe sui propri fondi destinati a coltura agricola o a giardinaggio.

  14. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 5 le specie di animali che provengono da allevamenti. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate da un certificato di provenienza redatto dall'allevatore.

  15. Per quanto concerne la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), della direttiva habitat, e qualora siano fissate delle deroghe conformi all'art. 11 di questa legge per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), della stessa direttiva, e' comunque vietato l'utilizzo di mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillita' delle popolazioni.

  16. E' vietato l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a), della direttiva habitat e qualsiasi forma di cattura o di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b), della stessa direttiva.

    Art. 5

    Aree protette 1. Nei monumenti naturali, nei biotopi sottoposti a vincolo e nell'ambito dei parchi naturali tutte le specie animali che vivono allo stato selvatico sono integralmente protette. Sono fatte salve le norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia nonche' in materia di pesca.

    Art. 6

    Oggetto di tutela 1. Tutte le piante a diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia di Bolzano sono protette.

    Art. 7

    Specie vegetali integralmente protette 1. Sono integralmente protette le specie vegetali elencate nell'allegato B.

  17. Sono inoltre integralmente protette le specie vegetali a diffusione spontanea di cui agli allegati II e IV della direttiva habitat. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurare il loro mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.

  18. L'elenco delle specie vegetali integralmente protette puo' essere integrato dalla Giunta provinciale.

  19. E' vietato:

    1. raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente piante a diffusione spontanea integralmente protette nei loro diversi stadi di sviluppo o parti di esse, conservarle allo stato fresco o essiccato, trasportarle, usarle per lavorazioni, commercializzarle, scambiarle o offrirle a scopi commerciali o di scambio;

    2. modificare l'ambiente naturale delle piante a diffusione spontanea integralmente protette, in modo tale da metterne in pericolo o pregiudicarne la sopravvivenza.

    Art. 8

    Specie vegetali parzialmente protette 1. Sono parzialmente protette tutte le specie vegetali a diffusione spontanea non indicate nell'art. 7.

  20. Ogni persona puo' raccogliere giornalmente non piu' di dieci steli fioriferi delle piante parzialmente protette.

  21. E' vietato estirpare o porre in commercio piante parzialmente protette, prelevarne o danneggiarne parti sotterranee o prelevarne le rosette.

  22. I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le specie vegetali parzialmente protette.

  23. Fatti salvi i diritti del proprietario terriero, chiunque ha il diritto di raccogliere per uso proprio i frutti di bosco e le specie vegetali di cui all'allegato C.

  24. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio puo' autorizzare la raccolta di specie vegetali parzialmente protette per finalita' di ricerca, didattiche o farmaceutiche.

    Art. 9

    Aree protette 1. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali e nei siti Natura 2000 tutte le specie vegetali, inclusi i funghi, sono protette integralmente.

  25. E' consentita la raccolta per uso proprio delle piante di cui all'allegato C, tranne che nei monumenti naturali e biotopi.

  26. I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le piante, ad eccezione delle specie vegetali integralmente protette di cui all'allegato B e tranne che nei biotopi e nei monumenti naturali.

    Art. 10

    Utilizzazione agricola e forestale 1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera b), i divieti di cui alla presente sezione non si...

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