LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 2010, n. 6 - Legge di tutela della natura e altre disposizioni.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina la tutela degli animali selvatici, delle piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonche' dei fossili e minerali.
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Sono fatte salve le seguenti norme:
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per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, di cui alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche;
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in materia di pesca, di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche;
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in materia delle acque, di cui alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e di cui al piano di tutela delle acque;
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in materia di tutela dei funghi, di cui alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche.
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Nella presente legge le persone sono indicate nella forma femminile e maschile, a condizione che cio' non pregiudichi la leggibilita' e chiarezza del testo. Nel caso del solo uso del genere maschile, lo stesso e' da intendersi riferito ad entrambi i generi, purche' riferito a persone fisiche.
Art. 2
Diritto al godimento della natura ed alla ricreazione 1. Chiunque ha diritto al godimento delle bellezze naturali e alla ricreazione nell'ambiente naturale.
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Chiunque e' obbligato nell'esercizio del diritto di cui al comma 1 ad avere cura della natura e del paesaggio e deve contribuire in base alle sue possibilita' e nella responsabilita' per le fonti naturali di vita a realizzare le finalita' ed i principi della tutela della natura e deve comportarsi in modo tale che le fonti naturali di vita delle specie animali e vegetali selvatiche siano conservate, non compromesse e ricostituite.
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L'utilizzazione agricola e forestale che conserva il paesaggio culturale ed e' ecologicamente orientata riveste particolare importanza e contribuisce alla conservazione degli elementi paesaggistici lineari e puntiformi rilevanti per il bilancio naturale.
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Il diritto di cui al comma 1 si esercita senza pregiudizio per i diritti del proprietario del terreno e dell'avente diritto all'uso.
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L'esercizio del diritto di cui al comma 1 avviene di principio a proprio rischio. Salvo quanto previsto da altre norme, con cio' non vengono costituiti particolari doveri di cura e garanzia della sicurezza stradale gravanti sul proprietario del terreno oppure su altro avente diritto.
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La ricreazione in parti dell'ambiente naturale puo' essere limitata, con regolamento di esecuzione, nella misura necessaria oppure vietata per motivi di tutela della natura e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento del suolo con immondizie ed escrementi in seguito al maggiore utilizzo per attivita' ricreative.
Art. 3
Oggetto di tutela 1. Tutti gli animali che hanno diffusione naturale e vivono allo stato selvatico nel territorio della provincia di Bolzano sono protetti.
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E' vietato porre in commercio animali che vivono allo stato selvatico.
Art. 4
Specie animali integralmente protette 1. Sono integralmente protette le specie animali di cui all'allegato A.
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Sono inoltre integralmente protette le specie animali selvatiche di cui agli allegati II e IV alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva habitat, e che vivono anche solo temporaneamente nel territorio della provincia di Bolzano.
Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurarne il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.
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Gli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di seguito denominata direttiva uccelli, sono sottoposti a tutela ai sensi della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.
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L'elenco delle specie animali integralmente protette puo' essere integrato dalla Giunta provinciale.
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E' vietato:
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catturare o uccidere deliberatamente, in qualunque stadio di vita, animali delle specie integralmente protette o perturbare deliberatamente gli stessi, particolarmente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, tenerli in custodia vivi o morti, trasportare animali integralmente protetti o parti di essi, usarli per eventuali lavorazioni, commercializzarli, scambiarli o offrirli a scopi commerciali o in permuta;
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distruggere deliberatamente o rimuovere dall'ambiente naturale le uova oppure deteriorare o distruggere i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione e le aree di riposo di specie animali integralmente protette.
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Ai proprietari, agli affittuari e agli usufruttuari e' consentito catturare o uccidere talpe sui propri fondi destinati a coltura agricola o a giardinaggio.
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Sono esclusi dai divieti di cui al comma 5 le specie di animali che provengono da allevamenti. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate da un certificato di provenienza redatto dall'allevatore.
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Per quanto concerne la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), della direttiva habitat, e qualora siano fissate delle deroghe conformi all'art. 11 di questa legge per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), della stessa direttiva, e' comunque vietato l'utilizzo di mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillita' delle popolazioni.
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E' vietato l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a), della direttiva habitat e qualsiasi forma di cattura o di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b), della stessa direttiva.
Art. 5
Aree protette 1. Nei monumenti naturali, nei biotopi sottoposti a vincolo e nell'ambito dei parchi naturali tutte le specie animali che vivono allo stato selvatico sono integralmente protette. Sono fatte salve le norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia nonche' in materia di pesca.
Art. 6
Oggetto di tutela 1. Tutte le piante a diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia di Bolzano sono protette.
Art. 7
Specie vegetali integralmente protette 1. Sono integralmente protette le specie vegetali elencate nell'allegato B.
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Sono inoltre integralmente protette le specie vegetali a diffusione spontanea di cui agli allegati II e IV della direttiva habitat. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurare il loro mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.
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L'elenco delle specie vegetali integralmente protette puo' essere integrato dalla Giunta provinciale.
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E' vietato:
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raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente piante a diffusione spontanea integralmente protette nei loro diversi stadi di sviluppo o parti di esse, conservarle allo stato fresco o essiccato, trasportarle, usarle per lavorazioni, commercializzarle, scambiarle o offrirle a scopi commerciali o di scambio;
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modificare l'ambiente naturale delle piante a diffusione spontanea integralmente protette, in modo tale da metterne in pericolo o pregiudicarne la sopravvivenza.
Art. 8
Specie vegetali parzialmente protette 1. Sono parzialmente protette tutte le specie vegetali a diffusione spontanea non indicate nell'art. 7.
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Ogni persona puo' raccogliere giornalmente non piu' di dieci steli fioriferi delle piante parzialmente protette.
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E' vietato estirpare o porre in commercio piante parzialmente protette, prelevarne o danneggiarne parti sotterranee o prelevarne le rosette.
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I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le specie vegetali parzialmente protette.
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Fatti salvi i diritti del proprietario terriero, chiunque ha il diritto di raccogliere per uso proprio i frutti di bosco e le specie vegetali di cui all'allegato C.
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Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio puo' autorizzare la raccolta di specie vegetali parzialmente protette per finalita' di ricerca, didattiche o farmaceutiche.
Art. 9
Aree protette 1. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali e nei siti Natura 2000 tutte le specie vegetali, inclusi i funghi, sono protette integralmente.
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E' consentita la raccolta per uso proprio delle piante di cui all'allegato C, tranne che nei monumenti naturali e biotopi.
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I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le piante, ad eccezione delle specie vegetali integralmente protette di cui all'allegato B e tranne che nei biotopi e nei monumenti naturali.
Art. 10
Utilizzazione agricola e forestale 1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera b), i divieti di cui alla presente sezione non si...
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