LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 2010, n. 10 - Modifiche della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante 'Ordinamento delle comunita' comprensoriali'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 30/I-II del 27 luglio 2010) Il Consiglio provinciale ha approvato Il Presidente della Provincia promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante 'Ordinamento delle comunita' comprensoriali' 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e' cosi' sostituita:

'c) le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi nonche' la disciplina sulle incompatibilita';' 2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e' cosi' sostituita:

'd) le attribuzioni degli organi, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo che attribuiscano al presidente, agli assessori o alla giunta il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;' 3. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e' cosi' sostituita:

'i) l'affidamento del servizio di tesoreria della comunita' comprensoriale.' 4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e' cosi' sostituito:

'3. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza di due terzi dei componenti.' 5. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e' aggiunto il seguente comma:

'5. Lo statuto ovvero la modifica dello statuto sono affissi all'albo pretorio della comunita' comprensoriale per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all'albo pretorio. Lo statuto vigente deve essere pubblicato sul sito internet della comunita' comprensoriale.' 6. L'articolo 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e' cosi' sostituito:

'Art. 4.

Organi 1. Sono organi della comunita' comprensoriale:

  1. il consiglio;

  2. la giunta;

  3. il presidente;

  4. il revisore dei conti.

    1. Il consiglio comprensoriale e' composto da:

  5. i sindaci dei comuni facenti parte della comunita' comprensoriale oppure da una persona da essi delegata;

  6. un rappresentante aggiuntivo per i comuni con un numero di abitanti tra 5.001 e 10.000;

  7. due rappresentanti aggiuntivi per i comuni con piu' di 10.000 abitanti.

    Qualora non venisse rispettata la consistenza dei gruppi linguistici, i rappresentanti aggiuntivi sono inviati dai comuni con la piu' alta percentuale di questo gruppo linguistico. I componenti...

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