LEGGE PROVINCIALE 24 settembre 2010, n. 11 - Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 28 settembre 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' del secondo ciclo di istruzione e Formazione della Provincia autonoma di Bolzano 1. Il secondo ciclo e' parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n.
5, ed e' costituito dai percorsi dell'istruzione liceale, dell'istruzione tecnica e dell'istruzione e formazione professionale, che hanno pari valore educativo e formativo. Le peculiarita' del territorio della provincia di Bolzano nonche' il plurilinguismo e il pluralismo culturale trovano espressione nella realizzazione dei percorsi formativi nel rispetto dell'articolo 19 dello Statuto di autonomia.
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Nel secondo ciclo si assolve, in modo unitario, l'obbligo di istruzione e si realizza il diritto-dovere di istruzione e formazione. Il secondo ciclo persegue, in un contesto di continuita' educativa con i primi segmenti del sistema formativo e nel rispetto dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e delle relative disposizioni dell'Unione europea, la finalita' di consolidare ed accrescere le conoscenze e le competenze acquisite nel primo ciclo. Il secondo ciclo promuove le capacita' cognitive, emozionali, creative, personali e sociali delle studentesse e degli studenti e richiede senso di responsabilita' e impegno personale. Le persone che hanno assolto il secondo ciclo quali cittadine e cittadini consapevoli, particolarmente preparati nel campo della storia della provincia e dell'autonomia dell'Alto Adige e competenti in piu' lingue, sono capaci di individuare collegamenti e relazioni, sono competenti nelle tecnologie della societa' dell'informazione e contribuiscono allo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico di una societa' democratica.
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I percorsi del secondo ciclo permettono la realizzazione del progetto di crescita culturale e professionale di studentesse e studenti, tenendo conto dei loro diversi ritmi di apprendimento e attitudini attraverso misure volte all'individualizzazione e alla personalizzazione degli apprendimenti. In tal modo promuovono lo sviluppo di specifici interessi e talenti e assicurano il successo scolastico e le pari opportunita' formative anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Per le studentesse e gli studenti in situazione di svantaggio o di handicap trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.
Art. 2
Struttura 1. I percorsi dell'istruzione liceale e dell'istruzione tecnica hanno durata quinquennale, sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno. Il ciclo degli studi termina con un esame di Stato.
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I percorsi dell'istruzione e formazione professionale si articolano in:
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percorsi di durata triennale che si concludono con il conseguimento della qualifica professionale; tale qualifica costituisce titolo per l'accesso al quarto anno dei percorsi di durata quadriennale, considerato anno di specializzazione;
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percorsi di durata quadriennale che si concludono con il conseguimento del diploma professionale;
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corsi annuali ai quali e' possibile accedere con il diploma professionale e che terminano con un esame di Stato;
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percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione riferiti alle professioni oggetto di specifica formazione in forma duale e che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale; tale qualifica costituisce titolo per l'accesso al quarto anno dei percorsi di durata quadriennale. I requisiti di ammissione sono stabiliti dalla Giunta provinciale;
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percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale, suddivisi in due bienni e in un quinto anno, che terminano con un esame di Stato.
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Al secondo ciclo si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Art. 3
Licei 1. I percorsi dell'istruzione liceale forniscono alle studentesse e agli studenti un'ampia istruzione generale e gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realta', affinche' esse/essi si pongano con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico-riflessivo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e alle sfide del mondo moderno. I percorsi dell'istruzione liceale assicurano l'acquisizione di conoscenze e competenze generali e specifiche adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e alla realizzazione della carriera professionale.
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Possono essere istituiti i seguenti licei, articolati negli indirizzi e nelle opzioni indicati:
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liceo classico;
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liceo scientifico e liceo scientifico con l'opzione scienze applicate;
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liceo linguistico;
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liceo artistico con gli indirizzi 1) arti figurative;
2) architettura e ambiente;
3) audiovisivo e multimedia;
4) design;
5) grafica;
6) scenografia;
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liceo musicale e coreutico con la sezione musicale e la sezione coreutica;
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liceo delle scienze umane e liceo delle scienze umane con l'opzione economico-sociale.
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I percorsi dell'istruzione liceale sviluppano il proprio profilo educativo e culturale sulla base delle indicazioni provinciali di cui all'articolo 9.
Art. 4
Istituti tecnici 1. I percorsi dell'istruzione tecnica forniscono delle basi culturali di carattere economico, scientifico e tecnologico costruite attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico in un contesto di forte interazione tra teoria e pratica. Nei percorsi dell'istruzione tecnica le studentesse e gli studenti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere relazioni e regole economiche, tecnologiche, sociali e istituzionali e per applicarle correttamente.
I percorsi dell'istruzione tecnica permettono l'inserimento nel mondo del lavoro e il proseguimento degli studi di ordine superiore.
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Possono essere istituiti i seguenti istituti tecnici, articolati negli indirizzi e nelle articolazioni indicati:
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Istituti tecnici per il settore economico:
1) amministrazione, finanza e marketing con le articolazioni:
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amministrazione, finanza e marketing;
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relazioni internazionali per il marketing;
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