LEGGE PROVINCIALE 24 settembre 2010, n. 11 - Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 28 settembre 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' del secondo ciclo di istruzione e Formazione della Provincia autonoma di Bolzano 1. Il secondo ciclo e' parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n.

5, ed e' costituito dai percorsi dell'istruzione liceale, dell'istruzione tecnica e dell'istruzione e formazione professionale, che hanno pari valore educativo e formativo. Le peculiarita' del territorio della provincia di Bolzano nonche' il plurilinguismo e il pluralismo culturale trovano espressione nella realizzazione dei percorsi formativi nel rispetto dell'articolo 19 dello Statuto di autonomia.

  1. Nel secondo ciclo si assolve, in modo unitario, l'obbligo di istruzione e si realizza il diritto-dovere di istruzione e formazione. Il secondo ciclo persegue, in un contesto di continuita' educativa con i primi segmenti del sistema formativo e nel rispetto dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e delle relative disposizioni dell'Unione europea, la finalita' di consolidare ed accrescere le conoscenze e le competenze acquisite nel primo ciclo. Il secondo ciclo promuove le capacita' cognitive, emozionali, creative, personali e sociali delle studentesse e degli studenti e richiede senso di responsabilita' e impegno personale. Le persone che hanno assolto il secondo ciclo quali cittadine e cittadini consapevoli, particolarmente preparati nel campo della storia della provincia e dell'autonomia dell'Alto Adige e competenti in piu' lingue, sono capaci di individuare collegamenti e relazioni, sono competenti nelle tecnologie della societa' dell'informazione e contribuiscono allo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico di una societa' democratica.

  2. I percorsi del secondo ciclo permettono la realizzazione del progetto di crescita culturale e professionale di studentesse e studenti, tenendo conto dei loro diversi ritmi di apprendimento e attitudini attraverso misure volte all'individualizzazione e alla personalizzazione degli apprendimenti. In tal modo promuovono lo sviluppo di specifici interessi e talenti e assicurano il successo scolastico e le pari opportunita' formative anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Per le studentesse e gli studenti in situazione di svantaggio o di handicap trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

    Art. 2

    Struttura 1. I percorsi dell'istruzione liceale e dell'istruzione tecnica hanno durata quinquennale, sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno. Il ciclo degli studi termina con un esame di Stato.

  3. I percorsi dell'istruzione e formazione professionale si articolano in:

    1. percorsi di durata triennale che si concludono con il conseguimento della qualifica professionale; tale qualifica costituisce titolo per l'accesso al quarto anno dei percorsi di durata quadriennale, considerato anno di specializzazione;

    2. percorsi di durata quadriennale che si concludono con il conseguimento del diploma professionale;

    3. corsi annuali ai quali e' possibile accedere con il diploma professionale e che terminano con un esame di Stato;

    4. percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione riferiti alle professioni oggetto di specifica formazione in forma duale e che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale; tale qualifica costituisce titolo per l'accesso al quarto anno dei percorsi di durata quadriennale. I requisiti di ammissione sono stabiliti dalla Giunta provinciale;

    5. percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale, suddivisi in due bienni e in un quinto anno, che terminano con un esame di Stato.

  4. Al secondo ciclo si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

    Art. 3

    Licei 1. I percorsi dell'istruzione liceale forniscono alle studentesse e agli studenti un'ampia istruzione generale e gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realta', affinche' esse/essi si pongano con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico-riflessivo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e alle sfide del mondo moderno. I percorsi dell'istruzione liceale assicurano l'acquisizione di conoscenze e competenze generali e specifiche adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e alla realizzazione della carriera professionale.

  5. Possono essere istituiti i seguenti licei, articolati negli indirizzi e nelle opzioni indicati:

    1. liceo classico;

    2. liceo scientifico e liceo scientifico con l'opzione scienze applicate;

    3. liceo linguistico;

    4. liceo artistico con gli indirizzi 1) arti figurative;

      2) architettura e ambiente;

      3) audiovisivo e multimedia;

      4) design;

      5) grafica;

      6) scenografia;

    5. liceo musicale e coreutico con la sezione musicale e la sezione coreutica;

    6. liceo delle scienze umane e liceo delle scienze umane con l'opzione economico-sociale.

  6. I percorsi dell'istruzione liceale sviluppano il proprio profilo educativo e culturale sulla base delle indicazioni provinciali di cui all'articolo 9.

    Art. 4

    Istituti tecnici 1. I percorsi dell'istruzione tecnica forniscono delle basi culturali di carattere economico, scientifico e tecnologico costruite attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico in un contesto di forte interazione tra teoria e pratica. Nei percorsi dell'istruzione tecnica le studentesse e gli studenti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere relazioni e regole economiche, tecnologiche, sociali e istituzionali e per applicarle correttamente.

    I percorsi dell'istruzione tecnica permettono l'inserimento nel mondo del lavoro e il proseguimento degli studi di ordine superiore.

  7. Possono essere istituiti i seguenti istituti tecnici, articolati negli indirizzi e nelle articolazioni indicati:

    1. Istituti tecnici per il settore economico:

      1) amministrazione, finanza e marketing con le articolazioni:

      1. amministrazione, finanza e marketing;

      2. relazioni internazionali per il marketing;

      3. ...

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