LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 2011, n. 12 - Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II dell'8 novembre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge, sulla base dei principi democratici della nostra societa', dei diritti e dei doveri di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, della condivisione dei principi universali quali il valore della vita umana, la dignita' e la liberta' della persona senza distinzione di genere e la tutela dell'infanzia, e nella consapevolezza che l'integrazione e' un processo di scambio e dialogo reciproco, promuove e disciplina l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale.

  1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, favorisce il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identita' culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e liberta' religiosa, ai sensi degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione italiana.

  2. La Provincia nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, fatta salva la normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente in materia, persegue i seguenti principi e obiettivi:

    1. l'informazione sui diritti e sui doveri connessi allo status di cittadino straniero;

    2. la conoscenza delle lingue ufficiali della provincia;

    3. la conoscenza reciproca tra le diverse culture e identita' presenti sul territorio, nonche' la conoscenza della storia e della cultura locale per favorire il processo d'integrazione;

    4. la promozione della partecipazione alla vita sociale locale delle cittadine e dei cittadini stranieri;

    5. l'individuazione ed eliminazione delle disuguaglianze e delle discriminazioni riconducibili direttamente o indirettamente alla diversa identita' etnica, linguistica, culturale e religiosa delle cittadine e dei cittadini stranieri, al fine di garantire pari opportunita' di inserimento sociale, culturale e di contrastare ogni forma di razzismo;

    6. l'inserimento omogeneo delle cittadine e dei cittadini stranieri nel tessuto sociale, evitando concentrazioni e fenomeni di ghettizzazione;

    7. l'accesso alle cittadine e ai cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea alle prestazioni essenziali vigenti su tutto il territorio nazionale e la previsione di un loro graduale accesso alle prestazioni territoriali aggiuntive. Per le cittadine e i cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, puo' essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata. Tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni;

    8. l'indirizzo dei flussi migratori coerentemente con il fabbisogno del mercato del lavoro e lo sviluppo socio-economico nel rispetto delle attribuzioni statali.

      Art. 2

      Destinatari 1. Destinatari delle misure previste dalla presente legge sono:

    9. le cittadine ed i cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale, i rifugiati, gli apolidi, i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione sussidiaria nonche' i titolari di protezione umanitaria;

    10. le cittadine ed i cittadini italiani e quelli ad essi parificati, residenti nel territorio della provincia, nella misura in cui sono interessati dalle misure previste;

    11. le cittadine ed i cittadini stranieri comunque presenti sul territorio provinciale, per i quali possono essere previsti anche specifici interventi, in osservanza di quanto previsto dalla normativa nazionale.

      Art. 3

      Coordinamento delle misure per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri 1. Allo scopo di garantire il coordinamento delle misure previste dalla presente legge, la Provincia si avvale del Servizio di coordinamento immigrazione, presso la Ripartizione provinciale Lavoro, la cui dotazione di personale sara' adeguata alle funzioni di cui al comma 2.

  3. Le funzioni e le attivita' di coordinamento dell'immigrazione sono definite con regolamento di esecuzione.

  4. Per un migliore coordinamento tra le azioni su scala provinciale e i fabbisogni e le iniziative nei singoli territori di competenza degli enti locali, ogni comunita' comprensoriale e ogni comune individuano all'interno della rispettiva Giunta un componente incaricato delle questioni inerenti all'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri.

    Art. 4

    Programma pluriennale sull'immigrazione 1. Per dare attuazione ai principi e agli obiettivi di cui alla presente legge, la Provincia adotta, come strumento di programmazione, il Programma pluriennale sull'immigrazione, approvato dalla Giunta provinciale, predisposto dall'assessorato competente dopo aver acquisito il parere della Consulta provinciale per l'immigrazione.

  5. Il Programma pluriennale definisce le priorita' d'intervento tra gli obiettivi previsti dalla presente legge, indicando le attivita' previste, le modalita' attuative e di gestione, il quadro temporale e il relativo piano di finanziamento.

    Art. 5

    Centro di tutela contro le discriminazioni 1. Presso la Ripartizione provinciale Lavoro e' istituito, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, il Centro di tutela contro le discriminazioni fondate su razza, colore della pelle od origine etnica, genere, orientamento sessuale, disabilita', lingua, religione, nazionalita' o appartenenza ad una minoranza nazionale, di seguito denominato 'Centro di tutela'.

  6. Il Centro di tutela svolge i seguenti compiti:

    1. monitorare in modo sistematico le discriminazioni di cui al comma 1;

    2. garantire la possibilita' di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori;

    3. assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e mediazione delle situazioni di conflitto;

    4. collaborare con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali, nonche' con gli enti privati e l'associazionismo che svolgono attivita' di contrasto alle discriminazioni;

    5. formulare proposte e pareri in merito a progetti di atti normativi e amministrativi in materia, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali.

  7. Le modalita' di funzionamento del...

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