LEGGE PROVINCIALE 4 febbraio 2010, n. 3 - Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. n. 6/I-II del 9 febbraio 2010 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione 1. L'ufficio del Difensore civico/della Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano e' istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

  1. I servizi della Difesa civica sono gratuiti e chiunque puo' ricorrervi.

  2. La presente legge disciplina i compiti e le competenze dell'ufficio del Difensore civico/della Difensora civica nonche' la procedura per la nomina del Difensore civico/della Difensora civica.

    Art. 2.

    Compiti 1. Il Difensore civico/La Difensora civica interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d'ufficio riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei seguenti enti o persone giuridiche:

    1. l'amministrazione provinciale;

    2. enti dipendenti dall'amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;

    3. concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.

  3. Il Difensore civico/La Difensora civica svolge i propri compiti mediante attivita' di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti riuardanti questioni o procedimenti presso gli enti persone giuridiche di cui al comma 1.

  4. Il Difensore civico/La Difensora civica interviene inoltre per garantire, ai sensi delle disposizioni in materia, l'esercizio del diritto di accesso gli atti e documenti degli enti e persone giuridiche di cui al comma 1. Questo compito e' svolto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, in quanto applicabili.

  5. Il Difensore civico/La Difensora civica rihiama all'attenzione del Presidente della Provincia e dei rappresentanti legali degli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell' articolo 12, eventuali ritardi, irregolarita' e carenze nonche' le loro cause, e formula proposte per rimuoverli.

    Art. 3.

    Modalita' e procedure 1. I cittadini e le cittadine che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui all'articolo 2 hanno diritto di richiedere gli stessi, sia per iscritto sia oralmente notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, essi/esse posono chiedere l'intervento del Difensore civico/ della Difensora civica.

  6. Il Difensore civico/La Difensora civica, previa comunicazione all'ufficio competente, chiede all'impiegato/all'impiegata responsabile del servizio il riesame della pratica e una valutazione della stessa, orale o scritta, entro cinque giorni. Il Diensore civico/La Difensora civica e l'impiegato/l'impiegata responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale puo' essere risolta la questione che ha originato il reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev'esserne data espressa motivazione che deve essere comunicata all'interessato/all'interessata.

  7. Nel provvedimento disposto in seguito all'intervento del Difensore civico/della Difensora civica dev'essere comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui e' pervenuto/pervenuta il Difensore civico/la Difensora civica.

  8. Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso o un'opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l'intervento del Difensore civico/della Difensora civica e non autorizza l'ufficio competente a negare informazioni o collaborazione.

  9. Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l'attivita' del Difensore civico/della Difensora civica, quest'ultimo/quest'ultima puo' denunciare il fatto all'organo disciplinare competente, il quale e' tenuto a comunicare al Difensore civico/alla Difensora civica i provvedimenti adottati.

  10. Il Difensore civico/La Difensora civica e' tenuto/tenuta a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue...

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