LEGGE PROVINCIALE 11 ottobre 2012, n. 16 - Assistenza farmaceutica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 16 ottobre 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, anche al fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico.

  1. E' riconosciuto ad ogni cittadino e cittadina il diritto di libera scelta della farmacia.

    Art. 2

    Pianificazione 1. Al fine di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano ed il Consiglio dei Comuni, determina il numero delle stesse nei singoli comuni nonche' le zone ove collocare le nuove farmacie. A tal scopo la Giunta provinciale tiene conto:

    1. dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche alla popolazione residente in aree scarsamente abitate;

    2. della conformazione geomorfologica del territorio provinciale;

    3. del consumo di farmaci in relazione alla popolazione residente;

    4. della fluttuazione della popolazione nelle aree altamente turistiche.

  2. I comuni interessati sono sentiti in ordine alla determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la decisione della Giunta provinciale dovesse divergere dalle proposte dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata.

  3. La Giunta provinciale disciplina l'attivita' di vendita al pubblico dei farmaci negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci.

    Art. 3

    Lingue provinciali 1. Nelle farmacie della provincia di Bolzano il servizio farmaceutico e' garantito nelle due lingue ufficiali italiano e tedesco. Nelle farmacie site nelle localita' ladine della provincia di Bolzano deve inoltre essere garantito l'uso della lingua ladina.

  4. Per gli scopi di cui al comma 1 e' prescritto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al diploma di laurea ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o delle certificazioni dichiarate equipollenti per le seguenti persone:

    1. il/la titolare della farmacia;

    2. il direttore/la direttrice della farmacia.

  5. In caso di assenza breve delle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere garantito l'uso delle lingue provinciali.

  6. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 anche il farmacista o la farmacista responsabile dell'esercizio commerciale autorizzato alla distribuzione di farmaci e il personale farmacista sostituto.

    Art. 4

    Assegnazione delle sedi farmaceutiche 1. La Giunta provinciale disciplina il procedimento concorsuale per...

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