CIRCOLARE 18 febbraio 2014, n. 6 - Patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147). (14A05660)

Alle Province Ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti Agli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano loro sedi e, p.c. Alla Corte dei conti Segretariato Generale Sezione delle Autonomie Roma Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato Generale Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport Dipartimento della Protezione civile Dipartimento della funzione pubblica Roma Al Ministero della giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Roma Al Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Roma Al Gabinetto del Ministro Sede All'Ufficio legislativo-economia Sede All'Ufficio legislativo-finanze Sede All'ISTAT Via Cesare Balbo, n. 16 - Roma All'A.N.C.I. Via dei Prefetti, n. 46 - Roma All'U.P.I. Piazza Cardelli, n. 4 - Roma Al CINSEDO Via Parigi, n. 11 - Roma Alle Ragionerie territoriali dello Stato loro sedi La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema: Premessa A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno A.1 Enti di nuova istituzione A.2 Unioni di comuni A.3 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL A.4 Roma capitale B. Determinazione degli Obiettivi programmatici per il triennio 2014-2016 B.1 Indicazioni generali B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi B.3 Comunicazione dell'obiettivo C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3 C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento C.6 Altre esclusioni

  1. Federalismo demaniale b) Investimenti infrastrutturali c) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilita' speciali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprieta' comunale f) Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011 g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il comune di Piombino h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per 500 milioni di euro i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni di euro l) Esclusione spese sostenute dal comune di Campione di Italia D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio D.1 Fondo svalutazione crediti D.2 Fondo pluriennale vincolato D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali E. Altre misure di contenimento E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria E.2 Contenimento della spesa F. Patti di solidarieta' F.1 Patto regionale verticale F.2 Patto regionale verticale incentivato F.3 Patto regionale orizzontale F.4 Patto nazionale verticale F.5 Patto nazionale orizzontale F.6 Patto regionale integrato F.7 Tempistica F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarieta' G. Monitoraggio H. Certificazione H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione I. Mancato rispetto del Patto di stabilita' interno I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno a) Riduzione del fondo di solidarieta' comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio b) Limiti agli impegni per spese correnti c) Divieto di ricorrere all'indebitamento d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale e) Riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza I.2 Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti L. Allegati alla circolare esplicativi del Patto 2014-2016 M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare Premessa La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) e le normative di interesse emanate nel corso del 2013 introducono alcune novita' alla disciplina del patto di stabilita' interno degli enti locali per gli anni 2014-2016. Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova disciplina, oltre a disporre una riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, conferma il concorso gia' previsto per l'anno 2015, e determina, per gli anni 2016 e 2017, un aggravio degli obiettivi volti a garantire un contributo di 344 milioni di euro annui complessivi, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni di euro a carico delle province, aggravio correlato alle misure di razionalizzazione e revisione della spesa (articolo 1, comma 429, della legge di stabilita' 2014). In particolare, per l'anno 2014, e' previsto un allentamento del patto di stabilita' interno per complessivi 1.500 milioni di euro, conseguito mediante l'esclusione dal patto, per un importo massimo di 1.000 milioni di euro, dei pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014 e l'esclusione, per un importo massimo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che saranno sostenuti per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012. La nuova disciplina prevede, inoltre, l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009. L'aggiornamento premia, sebbene indirettamente, gli enti locali che hanno maggiormente contratto la spesa corrente negli anni considerati. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono state conseguentemente modificate per tenere conto dell'aggiornamento della base di riferimento. Sono confermati, per il 2014, i cosiddetti patti di solidarieta' ossia i patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali le province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali, nonche' il patto nazionale orizzontale introdotto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (1) . Al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilita' interno, i commi 543 e 544 anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative del patto regionale verticale e del patto nazionale orizzontale. Inoltre, e' stata introdotta la possibilita' di attribuire gli spazi finanziari non utilizzati a valere sui patti verticali delle singole regioni ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni che presentano un saldo obiettivo positivo. L'articolo 1, comma 505, della legge di stabilita' 2014 ha posticipato al 2015 l'avvio del cosiddetto "patto regionale integrato" di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 (2) (Legge di stabilita' 2012), in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio. Inoltre, l'articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 102 del 2013, ha sospeso per il 2014 il meccanismo della virtuosita' ed i successivi commi, da 4-ter a 6, hanno introdotto un meccanismo finalizzato alla riduzione dell'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il comma 534, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 ha introdotto all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il comma 6 bis che, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. Limitatamente ai comuni, per l'anno 2014, il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunto dal comma 533 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014, ha introdotto una clausola di salvaguardia volta a prevedere che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente. Da ultimo, per il 2014, il comma 354 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province residenti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono ridotti nei limiti di 25,5 milioni di euro complessivi. Parimenti, il comma 536 del medesimo articolo ha previsto un allentamento, nei limiti di10 milioni di euro, del patto di stabilita' interno dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno Come e' noto, a decorrere dal...

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