LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 19 - Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonche' interventi a favore della ricettivita' diffusa) e alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)).
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 2 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione favorisce lo sviluppo della filiera corta per la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli e di promuovere:
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l'acquisto ed il consumo dei prodotti agricoli ed agroalimentari nella zona di produzione con lo scopo di salvaguardare l'ambiente riducendo il consumo di energia e l'emissione di 'gas a effetto serra';
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la conoscenza ed il consumo di prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nel rispetto dell'ambiente o legati alla tradizione locale, anche attraverso una corretta informazione del consumatore ad opera degli esercenti l'attivita' di ristorazione e dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
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la conoscenza delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali, culturali e gastronomiche dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
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il mantenimento delle produzioni tipiche e di qualita' anche allo scopo di incentivare il turismo 'alimentare' verso le zone di produzione;
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il consumo consapevole dei prodotti e una sana e corretta alimentazione.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
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filiera corta: canale distributivo basato sul rapporto commerciale diretto tra gli imprenditori agricoli, ancorche' organizzati nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, ed i consumatori finali, anche associati fra loro, ovvero mediato attraverso gli esercenti l'attivita' di ristorazione e di ospitalita' turistica;
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imprenditore agricolo:
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imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni;
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imprenditori ittici iscritti nei registri imprese di pesca tenuti dalle capitanerie di porto;
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mercato agricolo di vendita diretta: aree pubbliche destinate all'esercizio dell'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli, ancorche' organizzati nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro;
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disciplinare di mercato: documento che regola le modalita' di vendita del mercato agricolo di vendita diretta;
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prodotti agricoli: prodotti di cui all'art. 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 3
Mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche 1. I comuni, anche associati, possono istituire in aree pubbliche i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli standard di cui alla presente legge. Nel rispetto dei medesimi standard, i mercati agricoli possono essere costituiti anche su iniziativa degli imprenditori singoli o associati, di enti pubblici o...
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