Prove

AutoreIsabella Iaselli
Pagine345-474
LIBRO III
PROVE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Come già osservato più volte, il processo penale tende ad accertare la fondatezza dell’af-
fermazione di responsabilità per una condotta delittuosa richiesta al giudice dalla pubbli-
ca accusa nei confronti di un soggetto, al quale deve essere assicurata la piena possibilità
di difendersi. In tal senso, il processo ha un duplice obiettivo: l’accertamento della verità
storica nell’interesse pubblico alla repressione dei reati e il rispetto del singolo individuo
che deve essere considerato innocente sino alla condanna definitiva, secondo quanto stabi-
lito dall’art. 27 della Costituzione.
Sulla base di questi rilievi vanno lette le disposizioni dettate dal legislatore nel Libro
III in materia di prove, intendendosi con il termine prova l’elemento di fatto che consen-
te una ricostruzione diretta o anche logica dell’accaduto in termini di certezza. Invero, la
prova può essere immediata (si pensi alle dichiarazioni del testimone oculare) o logica (si
pensi alle dichiarazioni rese dai testimoni sul comportamento dell’imputato prima e dopo
il reato).
Orbene, la presunzione di innocenza fissata dalla carta costituzionale può essere vinta
solo da elementi di prova acquisiti attraverso il rispetto di regole precise, volte essenzial-
mente a tutelare il contraddittorio e la imparzialità del giudice nel momento dell’as-
sunzione.
Questo titolo fissa alcune regole generali, valide per ogni tipo di prova (anche quella
atipica) e, soprattutto, stabilisce le conseguenze della loro violazione.
In materia di prova, il legislatore sanziona solo in casi particolari la violazione delle
regole con la nullità assoluta o relativa: si pensi agli artt. 364 e 179 sull’assistenza del
difensore, all’art. 198 sull’avviso della facoltà di non deporre ai prossimi congiunti del-
l’imputato, agli artt. 213 e 214 sulle formalità della ricognizione, all’art. 222 sulle inca-
pacità ed incompatibilità del perito (per un approfondimento delle singole fattispecie si
rinvia al commento dei singoli articoli).
La categoria elaborata e disciplinata esclusivamente per le prove è quella dell’inutiliz-
zabilità, richiamata dall’art. 191 nonché dall’art. 526, secondo il quale il giudice può
utilizzare ai fini della deliberazione esclusivamente le prove legittimamente acquisite nel
corso del dibattimento.
Va qui sottolineato che l’inutilizzabilità acquista rilievo in un momento successivo all’am-
missione ed all’assunzione della prova, ovvero nel momento in cui il giudice deve decidere sulla
base del materiale probatorio raccolto, escludendo le prove introdotte in violazione della legge.
In questo senso, si comprende l’affermazione della dottrina, secondo la quale l’inutilizzabilità
si traduce in vizio di motivazione della sentenza (Cordero).
Distinta categoria è quella dell’ammissibilità della prova, che attiene alla valutazione
preliminare che il giudice deve compiere prima di consentire l’assunzione di una prova che
risulti vietata dalla legge (495).
187 • Libro III - Prove 346
1 • IL REQUISITO DELLA “PERTINENZA”
La norma disciplina i limiti oggettivi della rile-
vanza della prova, stabilendo quali fatti possa-
no essere acquisiti al processo, in quanto per-
tinenti alla questione sottoposta alla valutazio-
ne del giudice.
Invero, secondo i principi generali di econo-
mia e speditezza che regolano il processo
penale, non è possibile, per le parti, decide-
re liberamente quali fatti portare alla cono-
scenza del giudice, occorrendo che gli stessi
siano sempre attinenti al tema del decidere
(
thema decidendum
), stabilito essenzial-
mente dal capo d’imputazione. Oggetto della
prova, cioè, sono i fatti che si riferiscono
all’imputazione, vale a dire i fatti costituenti
la condotta tipica della norma incriminatrice
ma anche quelli pertinenti e utili per la veri-
fica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive
formulate dalle parti.
È affidato al giudice il compito di effettuare la
valutazione della pertinenza, della quale deve
dare congrua motivazione in sentenza (Cass.,
II, 26-1-2004). Così, il giudice, nel decidere
se ammettere una prova, secondo la norma
fissata dall’art. 190 (al cui commento si rin-
via), deve anzitutto leggere la contestazione
mossa all’imputato: ad esempio, non sarebbe
pertinente la prova avente ad oggetto una frat-
tura subita dall’imputato di un omicidio che,
dalla contestazione, risulta commesso in
epoca molto distante da quella dell’incidente
temporaneamente invalidante.
Naturalmente, influiscono sulla decisione del
giudice penale non solo le circostanze della
condotta, ma anche tutto ciò che può incide-
re sulla valutazione della capacità del sogget-
to e sulla determinazione della pena.
Inoltre, se sono state sollevate questioni pro-
cedurali, gli elementi di fatto posti a base
delle eccezioni devono essere provati: si pensi
all’eccezione sollevata per nullità della notifi-
ca, dimostrata producendo la prova documen-
tale della relata di notifica viziata.
Infine, se è stata esercitata azione civile nel-
l’ambito del processo penale, alla parte civile
è consentito introdurre prove per dimostrare il
nesso di causalità con il danno patrimoniale e
l’entità del danno.
187 • Oggetto della prova
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità
e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme
processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti ineren-
ti alla responsabilità civile derivante dal reato.
I
CONFINI OGGETTIVI DELLA AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA
La prova è pertinente se riguarda:
- condotta contestata
- evento
- nesso causale tra condotta ed evento
- elemento psicologico
- circostanze della condotta
- capacità di intendere e di volere dell’imputato
- pericolosità dell’imputato (ex art. 133 c.p.)
347 Titolo I - Disposizioni generali 188
1 • LIBERTÀ DEL SOGGETTO E GENUINITÀ DELLA PROVA
La scienza medica ha sviluppato tecniche che
consentono di rimuovere blocchi mentali e
ripristinare il ricordo di eventi traumatici tra-
mite l’ipnosi. Si tratta, tuttavia, di tecniche
particolarmente invasive e, per tale motivo,
devono ritenersi vietate dalla norma in esame.
Il legislatore, infatti, intende tutelare non solo
la libertà morale e personale del soggetto, da
ritenersi bene indisponibile e quindi sottratto
alla stessa valutazione dell’interessato, ma
anche la genuinità della prova, non potendosi
escludere che tecniche volte ad
influire sulla
libertà di autodeterminazione o ad alterare la
capacità di ricordare
possano in qualche modo
incidere anche sul contenuto stesso del ricor-
do.
Non va taciuto che, alla base del divieto, vi è
anche la sfiducia in tecniche nuove che
potrebbero introdurre ulteriori elementi di
dubbio, mentre la prova deve essere caratteriz-
zata dalla certezza (si pensi all’incertezza
degli esiti della macchina della verità).
2 • REGISTRAZIONE OCCULTA DI UN COLLOQUIO
DA PARTE DI UN OPERATORE DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA
Si ritiene opportuno, al fine di comprendere il
senso concreto della norma commentata,
riportare uno stralcio della motivazione di
Cass. S.U. 24-9-2003, n. 36747. Si tratta di
una sentenza-faro nella quale, dovendo esami-
nare la questione in ordine all’ammissibilità
ed alla rilevanza della registrazione della con-
versazione effettuata da uno dei due interlocu-
tori appartenente alla polizia giudiziaria, tra
l’altro si afferma: “La pratica investigativa di
ricorrere alla registrazione occulta di colloqui
che la polizia giudiziaria intrattiene con confi-
denti, persone informate dei fatti, indagati o
indagabili va decisamente scoraggiata, per-
ché, stenta, innanzi tutto, a conciliarsi con il
disposto degli art. 188 e 189 c.p.p., per il
naturale sospetto della presenza di insidie di
natura fraudolenta che possono incidere sulla
libertà morale della persona interessata, e per-
ché soprattutto deve rapportarsi, per ricevere
legittimazione, alle altre regole che presidiano
determinati mezzi di prova.
La deformalizzazione del contesto nel quale
determinate dichiarazioni vengono percepite
dal funzionario di polizia non deve costituire
un espediente per assicurare comunque al
processo contributi informativi che non
sarebbe stato possibile ottenere ricorrendo
alle forme ortodosse di sondaggio delle cono-
scenze del dichiarante. Non può legittimarsi,
sulla scia di una cultura inquisitoria che, in
quanto estranea al vigente codice, deve
essere definitivamente abbandonata, l’aper-
tura di varchi preoccupanti nella tassatività e
nella legalità del sistema probatorio, propo-
nendosi veicoli di convincimento... affidati
interamente alle scelte dell’investigatore. Va
superata ogni forma di distonia tra prassi
- comportamento successivo alla condotta contestata
- entità dei danni materiali e morali cagionati
- rapporti tra vittima del reato e parte civile (qualora non coincidano, come nel-
l’omicidio)
- fatti relativi allo svolgimento rituale del processo (es.: relata di notifica, nomina
del difensore)
188 • Libertà morale della persona nell’assunzione della prova
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interes-
sata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad al-
terare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

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