DECRETO 12 aprile 2006 - Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, cosi' come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2006-2007, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

  1. Per l'anno accademico 2006/2007 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001 avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna universita' sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

    Art. 2.

  2. Possono altresi' essere ammessi ai predetti corsi di laurea specialistica, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati gia' svolgono funzioni operative:

    coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

    coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalla scuole dirette ai fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

    coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse.

    Art. 3.

  3. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea coloro che siano in possesso di uno dei...

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