DECRETO 23 aprile 2003, n. 139 - Regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3; Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo 205, comma 1; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire le attivita' di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 221/2003, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 gennaio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. n. 1075.1U/L dell'11 marzo 2003);

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Prima prova scritta 1. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita'.

2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

  1. analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione; b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento puo' essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale; c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso; d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

    3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare

  2. correttezza e proprieta' nell'uso della lingua; b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce; c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.

    4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto d'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), come modificato dalIart. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191

    Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita'; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le...

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