DECRETO 20 novembre 2000, n.428 - Regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 20 novembre 2000, n. 428 Regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per
l'anno scolastico 2000-2001.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che
disciplina gli esami di Stato;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo
205, comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Considerata l'esigenza di individuare le tipologie
relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire,
secondo le scansioni dell'anno scolastico 2000-2001, le attivita' di programmazione
coerenti con i diversi modelli di scrittura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 161-162/00
espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9745
U/L L.P.1653 del 2 novembre 2000);
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Prima prova scritta
-
La prima prova scritta e' intesa ad accertare la
padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,
nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo
la libera espressione della personale creativita'.
-
Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei
seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:
a) analisi e commento, anche arricchito da note personali,
di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni
che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua
contestualizzazione;
b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra
quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico,
socio-economico, artisticoletterario, tecnico-scientifico. L'argomento puo' essere svolto
in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e
dell'articolo di giornale;
c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente
con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
d) trattazione di un tema su un argomento di ordine
generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite
indicazioni di svolgimento.
-
Nella produzione dell'elaborato il candidato deve
dimostrare:
a) correttezza e proprieta' nell'uso della lingua;
b) possesso di adeguate conoscenze relative sia
all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce c)
attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un
discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.
-
Nello svolgimento della prova di cui al comma 2,
lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze
idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.
Art. 2.
Seconda prova scritta
-
La seconda prova scritta, che puo' essere anche grafica
o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del
corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le
disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta' di scegliere tra piu' proposte. La
suddetta materia e' individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro
la prima decade del mese di aprile.
Art. 3.
Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei
testi ministeriali
-
Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta
non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il presidente della Commissione ne
informa il competente ufficio scolastico o il Ministero della pubblica istruzione, al fine
del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la
segretezza.
-
Ove, a causa di particolari difficolta' o disguidi, non
sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per
l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi
occorrenti.
-
Il commissario o i commissari aventi specifica
competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono
sollecitamente piu' proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
-
I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e
acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero della pubblica istruzione.
-
Qualora non siano pervenuti neanche i testi della
seconda prova scritta, la commissione procede con le modalita' di cui ai precedenti commi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella...
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