DECRETO 20 novembre 2000, n.428 - Regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 novembre 2000, n. 428 Regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per

l'anno scolastico 2000-2001.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante

disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di

istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che

disciplina gli esami di Stato;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione,

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo

205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

Considerata l'esigenza di individuare le tipologie

relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire,

secondo le scansioni dell'anno scolastico 2000-2001, le attivita' di programmazione

coerenti con i diversi modelli di scrittura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 161-162/00

espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei

Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9745

U/L L.P.1653 del 2 novembre 2000);

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Prima prova scritta

  1. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la

    padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,

    nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo

    la libera espressione della personale creativita'.

  2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei

    seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:

    a) analisi e commento, anche arricchito da note personali,

    di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni

    che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua

    contestualizzazione;

    b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra

    quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico,

    socio-economico, artisticoletterario, tecnico-scientifico. L'argomento puo' essere svolto

    in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e

    dell'articolo di giornale;

    c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente

    con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;

    d) trattazione di un tema su un argomento di ordine

    generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite

    indicazioni di svolgimento.

  3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve

    dimostrare:

    a) correttezza e proprieta' nell'uso della lingua;

    b) possesso di adeguate conoscenze relative sia

    all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce c)

    attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un

    discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.

  4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2,

    lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze

    idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

    Art. 2.

    Seconda prova scritta

  5. La seconda prova scritta, che puo' essere anche grafica

    o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del

    corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie

    caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le

    disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o

    scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta' di scegliere tra piu' proposte. La

    suddetta materia e' individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro

    la prima decade del mese di aprile.

    Art. 3.

    Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei

    testi ministeriali

  6. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta

    non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il presidente della Commissione ne

    informa il competente ufficio scolastico o il Ministero della pubblica istruzione, al fine

    del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la

    segretezza.

  7. Ove, a causa di particolari difficolta' o disguidi, non

    sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per

    l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi

    occorrenti.

  8. Il commissario o i commissari aventi specifica

    competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono

    sollecitamente piu' proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.

  9. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e

    acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero della pubblica istruzione.

  10. Qualora non siano pervenuti neanche i testi della

    seconda prova scritta, la commissione procede con le modalita' di cui ai precedenti commi.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

    inserito nella...

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