DECRETO 12 aprile 2006 - Definizione, modalita' e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche universitarie;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» ed in particolare l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» ed in particolare l'art. 154;

Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 6 aprile 2006;

Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2006-2007, le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

  1. L'ammissione degli studenti al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, citata in premesse, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto, secondo la graduatoria nazionale di merito.

    Art. 2.

    Prova di ammissione

  2. La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, e' di contenuto identico sul territorio nazionale ed e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.) che si avvale di una commissione di esperti costituita con apposito decreto ministeriale che opera in conformita' dei successivi commi 2, 3 e 4.

  3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

    logica e cultura generale;

    biologia;

    chimica;

    fisica e matematica.

  4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, ventuno per l'argomento di biologia, tredici per chimica e tredici per matematica e fisica.

  5. La commissione richiamata al comma 1 predispone altrettanti quesiti per la prova di riserva.

  6. La prova di ammissione si svolge presso tutte le sedi universitarie il 6 settembre 2006, con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

  7. Le immatricolazioni degli studenti comunitari e degli studenti non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 sono disposte dai singoli atenei previa assegnazione di sede individuata dal C.I.N.E.C.A., per conto del M.I.U.R., secondo la graduatoria nazionale di merito definita al termine della prova nel rispetto delle procedure informatizzate di cui all'allegato n. 1 parte integrante del presente decreto.

  8. Le immatricolazioni degli studenti non comunitari residenti all'estero sono disposte dai singoli atenei secondo la graduatoria di merito redatta dagli stessi.

    Art. 3.

    Valutazione della prova

  9. Per la valutazione della prova di ammissione si tiene conto dei seguenti criteri:

    1. 1 punto per ogni risposta esatta;

    2. - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

    3. 0 punti per ogni risposta non data;

    4. in caso di parita' di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.

  10. In caso di posizione ex aequo, prevale l'eta' anagrafica del piu' giovane.

    Art. 4.

    Studenti in situazione di handicap

  11. La prova di cui al presente decreto e' organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n. 104/1992, cosi' come modificata dalla legge n. 17/1999.

    Art. 5.

    Trasparenza delle fasi del procedimento

  12. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte all'esame di ammissione e del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

  13. I bandi di concorso definicono, inoltre, le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento della identita' degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

    Art. 6.

    Affidamento delle procedure

  14. Il M.I.U.R. si avvale del consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale, C.I.N.E.CA., in base ad apposita convenzione stipulata tra il direttore della direzione generale per lo studente e per il diritto allo studio ed il direttore dello stesso consorzio, per la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alla prova di ammissione in numero corrispondente ala stima dei partecipanti comunicata dagli atenei, aumentato d'ufficio del dieci per cento, nonche' per tutte le procedure connesse alla definizione della graduatoria nazionale, di cui all'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

    Art. 7. Informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di dati

    personali

  15. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalita' e le modalita' del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 12 aprile 2006

    Il Ministro: Moratti

Allegato 1

Procedure per la definizione della graduatoria nazionale e successive assegnazioni di sede affidate al Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord-orientale

(C.I.N.E.C.A.) ai sensi dell'art. 6 del presente decreto

Le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2006-2007 sono disposte dagli atenei previa assegnazione degli studenti nella sede universitaria individuata sulla base della graduatoria nazionale di merito definita al termine della prova di ammissione e nel rispetto delle procedure informatizzate di seguito indicate.

  1. Lo studente, all'atto della prova, indica sul retro del modulo risposte, la sede preferita per l'immatricolazione.

    In caso di omissione, viene considerata la sede nella quale lo studente svolge la prova.

  2. Lo studente, al termine della prova, deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati:

    il codice identificativo della prova;

    l'indirizzo del sito web del M.I.U.R.: http://odontoiatria. miur.it;

    le chiavi personali (username e password) che gli consentiranno di accedere all'area riservata del sito.

  3. Le universita', nella stessa giornata di espletamento della prova di ammissione (6 settembre 2006), consegnano presso la sede del C.I.N.E.C.A., alla presenza del rappresentante del M.I.U.R., il o i contenitori in cui sono racchiuse le buste...

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