Messa alla prova del minore e funzione conciliativa del giudice di pace

AutoreLucia la Gioia
Pagine141-145
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LUCIA LA GIOIA
Dottoranda di Ricerca in Forme dell’Evoluzione del Diritto
Università del Salento
MESSA ALLA PROVA DEL MINORE
E FUNZIONE CONCILIATIVA DEL GIUDICE DI PACE
L’istituto della messa alla prova prevede la sospensione del
processo finalizzata allo svolgimento di un percorso di responsabi-
lizzazione che consenta il reinserimento sociale del minorenne
attraverso un meccanismo che può sostanzialmente definirsi di
riparazione” delle conseguenze del reato e di “conciliazione” con
la società, con lo Stato e, addirittura, ove possibile, con la persona
offesa dal reato.
La riparazione e la conciliazione rappresentano la via per un
modello alternativo di giustizia, che coinvolge la vittima, il reo e la
comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato
dal fatto di reato.
Questo modello di giustizia “conciliativa-riparativa” comincia
a trovare spazi nel nostro sistema processuale penale, specie con
riferimento alla competenza penale del giudice di pace.
L’art. 2 comma 2 d.lg. n. 274/2000 statuisce che “nel corso del
procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile,
la conciliazione tra le parti”.
Ora, probabilmente può apparire arduo riconoscere al giudican-
te, in sede penale, una funzione conciliativa, tanto in considerazio-
ne del ruolo super partes rivestito dal giudice, quanto in considera-
zione della natura pubblicistica del procedimento penale, strumen-
tale all’attuazione della pretesa punitiva statuale.

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