La prova dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali penali

AutoreIvan Borasi
Pagine622-624
622
dott
6/2013 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
LA PROVA DEI FATTI DAI QUALI
DIPENDE L’APPLICAZIONE DI
NORME PROCESSUALI PENALI
di Ivan Borasi
Le operazioni di accertamento e sussunzione dei fatti
processuali penali rappresentano il prof‌ilo dinamico-
contenitivo-regolativo dell’oggetto principale del processo
penale.
L’art. 187 comma 2 c.p.p. (1) precisa che oggetto di
prova sono anche i fatti dai quali dipende l’applicazione
di norme processuali penali (2). Si deve parlare di oggetto
ausiliario del processo, in quanto principalmente e funzio-
nalmente previsto al f‌ine di permettere un giusto processo
legale, ed un equo processo convenzionale, sull’oggetto
principale dello stesso, id est l’accertamento in ordine
all’imputazione (o mera ipotesi di addebito se in sede di
indagini) (3).
Il thema probandum specif‌ico è rappresentato da un
fatto materiale (4), condizionante in vario modo l’attività
procedimentale (5), e più o meno espressamente richia-
mato dalla norma processuale da applicare (6).
Il thema decidendum sul punto riguarda l’incidenza del
risultato probatorio specif‌ico (quaestio facti) nell’opera-
zione di correlazione con la fattispecie normativa proces-
suale positiva, vale a dire nell’attività sussuntiva (quae-
stio iuris), e ciò fondamentalmente mediante un’opera di
interpretazione giuridica sotto l’egida del principio iura
novit curia (7).
L’ausiliarietà di tale oggetto non preclude al fatto che
l’accertamento dello stesso sia comunque autonomo (8),
in quanto conchiuso nella sussunzione processuale spe-
cif‌ica teleologicamente orientata all’applicazione della
norma di riferimento.
Ogniqualvolta si debba affrontare una quaestio iuris in
ordine all’applicazione di una norma processuale penale
in senso stretto, si innesta (o realizza) una valutazione
incidentale (9) in senso lato, nozione certamente diversa
da quella di questione pregiudiziale, con un divieto di non
liquet decisorio da rinvenirsi in via generale nell’art. 2
comma 1 c.p.p. (10).
Vexata quaestio riguarda la procedura di rito da appli-
care in concreto in ordine a tale valutazione incidentale.
Nulla quaestio quando già il legislatore individua all’uopo
un procedimento incidentale, che in tal caso comunque
prevale, salvo eventuale sindacato di legittimità costitu-
zionale. L’esercizio interpretativo non deve volgere f‌inali-
sticamente alla ricerca di un modello applicabile analo-
gicamente per ogni situazione, bensì devono individuarsi
quegli elementi fondamentali di principio (11), e di disci-
plina, imprescindibili per ogni valutazione di questione in-
cidentale processuale in senso stretto (12); salva sempre
la prevalenza di eventuale normativa positiva specif‌ica
cristallizzata dal legislatore anche al di là di un modello
vero e proprio.
Punto di riferimento primario deve essere l’art. 111
comma 2, Cost., che f‌issa alcuni elementi indispensabili
sul punto, detti anche essentialia iudicii (13). Tra questi
l’elemento cardine è il contraddittorio, da vedersi come
canone di svolgimento procedimentale costituzionalmente
necessario.
Prof‌ilo delicato riguarda la concretizzazione di tale
canone nel prof‌ilo ad oggetto; per tale ragione occorre
scindere dal contraddittorio (14), nel proprio limite mi-
nimo, il riferimento necessario all’oralità nella formazione
della prova (15), in quanto anche lo scambio cartolare di
documenti in senso lato (16) realizza l’elemento de quo.
In altre parole, il contraddittorio come sopra precisato
si deve almeno realizzare prima della valutazione sulla
quaestio facti processuale (17), e per risolvere la quaestio
iuris sottesa; non è ammissibile, quindi, una valutazione
giudiziale de plano, id est a sorpresa.
D’altro lato, l’impulso alla valutazione della questione
incidentale (18)può essere anche off‌icioso, pure attraver-
so l’ausilio di mezzi probatori costituendi, oltreché preco-
stituiti irripetibili, a condizione che l’iniziativa sul punto
sia quantomeno resa edotta preventivamente ai soggetti
del procedimento; si può parlare anche di istruttoria de-
formalizzata (19). Per le prove precostituite non irripe-
tibili l’utilizzabilità, seppure ai soli f‌ini della valutazione
incidentale, può nascere solamente su impulso di “parte”,
anche non consensuale, oppure d’uff‌icio se già parte del
materiale decisorio per la fase di riferimento; sul punto si
può parlare sia di onere della prova che di onere di allega-
zione, entrambi complementari all’impulso probatorio ex
off‌icio (20).
Volendo prescindere da analisi de iure condendo (21),
già de iure condito è possibile ottenere, in astratto, l’am-
missione di un qualsiasi mezzo di prova a supporto della
propria tesi processuale, che verrà vagliata dal giudice
procedente all’interno di un modulo incidentale mutuante
l’ambito procedimentale principale in cui si innesta.
Quello che caratterizza in generale le valutazioni inci-
dentali de quibus è il possibile sviluppo in ogni momento
del procedimento penale (22); ciò porta alla tendenziale
inapplicabilità di quelle preclusioni temporali solo legate
all’accertamento principale oggetto del procedimento
penale. Contraltare è rappresentato dalla circostanza che
la valutazione deve ritenersi riferita allo stato degli atti
in cui avviene (23), vale a dire sulla base di quanto pro-
dotto dai contraddittori e/o acquisito ex off‌icio; ciò porta
a far sì che la ricerca f‌inalisticamente non sia rivolta alla
verità reale a tutti i costi, bensì alla verità processuale hic
et nunc. Non rilevano elementi eventualmente acquisiti
in via sopravvenuta, a prescindere dalla valenza, e anche

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