LEGGE 18 febbraio 1999, n.47 - Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997

Art. 2.

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo stesso.

    Art. 3.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 18 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3109)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 3 marzo 1998.

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1 e 6 .

    Esaminato dalla 3 commissione il 1 e 8 aprile 1998.

    Relazione scritta annunciata l'11 maggio 1998 (atto n.

    3109/ A - relatore sen. Gawronski ).

    Esaminato in aula e approvato il 13 maggio 1998.

    Camera dei deputati (atto n. 4884)

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, II e VI.

    Esaminato dalla III commissione il 24 giugno 1998.

    Esaminato in aula il 1 febbraio 1999 e approvato, il 10 febbraio 1999.

    ALLEGATO Protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (in seguito denominati "Parti contraenti'), parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in seguito denominata "Convenzione di Schengen).

    visto l'articolo 141 della Convenzione di Schengen, considerando che gli agenti, le autorita' e gli organi competenti delle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 40, 4o e 5o comma dell'articolo 41, 7o comma e dell'articolo 65, 2o comma della Convenzione di...

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