La protezione dei dati personali nell'ordine pubblico europeo: tutela della sfera privata e ingerenza dello Stato

AutoreAlessandro Ianniello Saliceti
CaricaAvvocato. Amministratore Principale alla Commissione delle Comunità europee, Divisione della cittadinanza europea
Pagine99-117

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@1. I Dati Della Vita Quotidiana

"Monsieur, je dois vous identifier". Così esordì l'impiegata dietro il vetro antiproiettile dello sportello bancario, chiedendomi di mostrarle un documento ufficiale che provasse la mia identità.

Il mio nome si trovava ancora sull'elenco nazionale dei debitori tenuto presso la Banca Federale del Belgio, che conservava il registro centrale di tutti coloro che avevano un credito in corso.

In realtà, avevo pagato puntualmente da tempo l'ultima rata dell'elettrodomestico, ma nessuno aveva provveduto a cancellare il mio nome dalla lista. Si trattava di 40 euro, che erroneamente risultavano ancora a mio debito. Ciò era sufficiente per classificarmi come un pagatore non puntuale.

Da quel momento iniziarono le schermaglie amministrative e un lungo passaggio di responsabilità tra l'istituto di credito privato (che avrebbe dovuto comunicare che il mio debito era stato completamente onorato) e la Banca Centrale Belga, ente di diritto pubblico (che avrebbe dovuto registrare la comunicazione del mio pagamento conclusivo). L'uno affermava che la responsabilità della cancellazione del mio nome dalla lista era di competenza dell'altra, lasciando il mio diritto alla rettifica dei dati personali ad uno stadio illusorio. La qualifica di "cattivo pagatore" avrebbe avuto conseguenze più o meno importanti nella mia piccola sfera privata, per esempio in caso di mia richiesta di un mutuo. Page 100

I dati erano stati registrati a mia insaputa e quindi senza il mio consenso. Tuttavia, secondo la tesi dell'istituto di credito e degli organismi federali, avevo io l'onere di trovare l'ente competente per chiedere la cancellazione o la rettifica.

Quando poi domandai l'emissione di una carta di credito, lo stesso istituto di credito privato mi chiese di firmare "per conoscenza" una nota informativa in cui confermavo di essere al corrente che il mio nome era ancora sulla lista nazionale dei debitori tenuto dalla Banca Federale Belga. La situazione non sarebbe cambiata se mi fossi rivolto ad un'altra banca.

"Et si je ne signe pas?" ("e se non firmo?"). Imperturbabile fu la risposta: "Dans ce cas, vous n'aurez pas de carte" ("In tal caso, non riceverà nessuna carta di credito"). Avevo bisogno della carta in prossimità di una lunga missione all'estero e firmai. L'impiegata rifiutò gentilmente di rilasciarmi una copia della nota da me firmata. Alla mia richiesta di motivare il diniego di fornirmi la copia firmata, l'impiegata disse che aveva istruzione di comuni- care oralmente ai clienti solo che il registro nazionale dei debitori serviva ad evitare alle banche di assumere rischi di inadempimenti da parte di debitori già registrati come "morosi"1.

Questo e altri esempi possono mostrare nella piccola esperienza quotidiana quanto possa contare la corretta registrazione di informazioni personali.

In tali circostanze, due forze si contrappongono. Da un lato, il cittadino chiede di tutelare la sua sfera privata e di verificare che i dati che lo riguardano siano amministrati legittimamente ed aggiornati correttamente. I dati possono essere conservati in vari modi, ad esempio su supporto elettronico o magnetico (banche-dati, nastri contenenti registrazioni) o cartaceo (fascicoli, carteggi amministrativi).

Dall'altro, le istituzioni pubbliche entrano nella sfera privata del cittadino anche attraverso la memorizzazione dei dati personali che lo riguardano2. Esse giustificano che tale ingerenza é dovuta alla tutela di interessi pubblici. Page 101

Quali sono questi interessi pubblici e come sono definiti? I prossimi paragrafi evidenzieranno alcune piste di riflessione suggerite dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo3 in materia di tutela dei dati personali4.

@2. La Causa "Funke"

Il signor Funke, cittadino tedesco, viveva in Francia al momento di una improvvisa ispezione nel proprio domicilio da parte di una squadra di ispettori delle finanze e della polizia giudiziaria.

Essi non si presentarono con una richiesta precisa all'interessato di esibire specifici documenti. Ma chiesero semplicemente se egli avesse dei documenti che potessero provare l'esistenza di suoi eventuali conti o investimenti esteri, che all'epoca erano del tutto vietati ai residenti in Francia qualunque fosse stata la loro cittadinanza nazionale (quindi il divieto, accompagnato da sanzioni penali, valeva anche per un cittadino tedesco residente in Francia). I fatti risalgono al 1980 e quindi hanno un valore che oggi pare puramente storico. Il contenzioso del signor Funke nacque infatti nel periodo anteriore alla definitiva attuazione del Mercato unico europeo e alla creazione delle disposizioni sulla libera circolazione dei capitali nell'Unione europea, le quali dal 1992 avrebbero legittimato un cittadino europeo ad aprire conti correnti e depositi-titoli negli altri Stati dell'UE. Nella causa in esame merita di essere sottolineato che, durante il procedimento penale contro il Signor Funke, le giurisdizioni francesi fino alla Cassazione rifiutarono di riconoscere che vi fosse stata una violazione della sfera della vita privata dell'interessato. I giu- Page 102 dici francesi ritenevano che l'ispezione improvvisa nel domicilio e la ricerca di documenti sui conti personali bancari era legittima, benché fosse avvenuta in assenza di un ordine della magistratura inquirente. Dopo la sentenza della Cassazione francese, il signor Funke introdusse quindi un ricorso alle istanze giurisdizionali europee di Strasburgo (in primis, la Commissione dei diritti umani e poi la Corte europea dei diritti umani) chiedendo di riconoscere la violazione degli artt. 6 (particolare il § 2) e 8 della Convenzione europea5 per la protezione dei diritti dell'uomo e la salvaguardia delle libertà fondamentali6 (di seguito "CEDU").

I giudici europei della Corte accolsero il ricorso. In particolare essi criticarono che la legislazione francese riconoscesse alle autorità di polizia fran- cesi poteri assai ampi per decidere di organizzare delle ispezioni, senza nessuna autorizzazione previa di un magistrato. Oltre all'assenza di garanzie procedurali, tale comportamento della polizia era censurabile per il suo contrasto con il principio di proporzionalità7 che, secondo la Corte europea, deve ispirare la legittimità dell'ingerenza dell'autorità pubblica nella sfera privata della persona. Dunque, il principio di legalità (secondo cui l'azione di polizia è fondata sulla legge) da solo non basta. Esso deve essere completato da un altro principio, di proporzionalità tra i mezzi utilizzati dalla polizia e i fini da raggiungere.

Il rilievo della Corte ha un duplice riferimento: nel caso in esame l'ingerenza intervenne nello spazio fisico del domicilio (abitazione) e anche nello specifico contenuto del domicilio (documenti personali, estratti-conto carta- Page 103 cei). La causa ebbe una certa eco in dottrina8, anche perché essa influenzò certamente la legislazione francese al punto che quest'ultima arrivò a limitare il potere di ispezione delle autorità di polizia alla sola richiesta di documenti e dati di cui essi avessero già prova dell'esistenza e nei soli casi già previsti dalla legge penale. In tal modo, l'indagato non era più obbligato a dichiarare (di fatto, commettendo una sorta di auto-incriminazione) alle autorità di polizia l'esistenza di dati o documenti di cui esse non avevano prova certa9.

Ai fini del presente studio sulla protezione dei dati personali e della sfera della vita privata, l'importanza di questa come delle altre sentenze analizzate infra risiede nel fatto che ogni pronuncia della Corte europea dei diritti umani è riferimento autorevole di giurisprudenza per tutti gli Stati che sono parti contraenti alla CEDU e che la Corte europea raramente si discosta dalla propria precedente interpretazione10.

@3. La Causa "Klass"

Negli anni della guerra fredda, frequenti erano i casi di spionaggio nella Germania ovest. Dalla fine degli anni Sessanta nell'ordinamento federale tedesco nacque la "legislazione dell'emergenza", il cui primo testo normativo11 riconobbe il potere alle autorità governative12 di iniziare attività segreta di controllo sulla corrispondenza e sulle telecomunicazioni delle persone "sospette". Un tale potere era fondato sull'articolo 10 della Costituzione federale, emendato il 24 luglio 1968, che legittimava l'introduzione di deroghe al principio di inviolabilità della corrispondenza e delle telecomunicazioni. Secondo il nuovo testo costituzionale, tali deroghe potevano ritenersi giu- Page 104 stificate soltanto per "la protezione dell'ordine costituzionale democratico" e per "la difesa dell'esistenza e la sicurezza dello Stato".

La detta legislazione tuttavia prevedeva alcuni limiti al potere discrezionale governativo. Essa stabiliva che la qualifica di persona "sospetta" doveva fondarsi su "fatti precisi" (bestimmte Tatsachen). L'Esecutivo13 prendeva la responsabilità di decidere, con provvedimento scritto e motivato, che una determinata persona fosse sottoposta a controlli di quest'ultima, e per un certo periodo.

Qualsiasi comunicazione quindi poteva essere oggetto di controllo: apertura di lettere e pacchi, lettura di telegrammi, ascolto di conversazioni in uffici, in sale di riunioni, in auto, o in abitazioni mediante microspie, ascolto delle comunicazioni telefoniche. Per essere efficace, il controllo doveva avvenire in segreto, senza cioè che la persona controllata ne avesse contezza. Questa fu la tesi sostenuta dal governo tedesco in ogni fase del contenzioso che l'oppose ad un gruppo di ricorrenti (tutti peraltro esperti di diritto, in quanto essi stessi erano avvocati o magistrati), i quali sostenevano che la legislazione tedesca dell'emergenza violasse il nucleo centrale dei diritti costituzionali fondamentali del cittadino, quali il rispetto della vita privata e delle proprie comunicazioni14. Il contenzioso arrivò anche alla Corte costituzionale federale tedesca15, davanti alla quale le autorità...

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