La protezione della riservatezza nella società informatica

AutoreVittorio Frosini
Pagine101-116

    L'articolo riproduce la relazione presentata al seminario su «Privacy e banche dei dati: aspetti giuridici e sociali», organizzato dall'Associazione di politica e cultura Il Mulino in collaborazione con l'IBM Italia (Roma, 25 febbraio 1981).

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@1. La convenzione europea sulla protezione dei dati personali

La data del 18 gennaio 1981 ha segnato per l'Italia una occasione mancata. A partire da quel giorno infatti si sono aperte le adesioni al progetto di convenzione, approvato il 22 settembre 1980 dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e concernente «la protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale». Si tratta di un problema di vita sociale e di ordinamento giuridico che ormai caratterizza in maniera decisiva il nuovo contenuto dei diritti di libertà del cittadino in uno Stato industriale avanzato: tutelare il rispetto della vita privata dopo l'avvento dei calcolatori elettronici, strumento formidabile di informazione e di memorizzazione nella società di massa contemporanea.

L'Italia, tuttavia, non ha potuto aderire alla convenzione europea, perché questa prescrive (art. 4)Page 102 che ogni Stato partecipante all'accordo ha l'obbligo di prendere nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere operanti i principi fondamentali per la protezione dei dati, così come essi vengono stabiliti nella convenzione; e queste misure vanno attuate «al più tardi», nel momento stesso dell'entrata in vigore della convenzione nello Stato. Ebbene, il nostro Paese è quasi il solo in Europa che non disponga ancora di una legislazione sull'informatica e sulla protezione dei dati attinenti alla vita privata; l'altro Paese che ne è ancor privo è la Grecia; tutti gli altri hanno già provveduto da tempo ad introdurre in questo settore una normativa avanzata; persino nel piccolo granducato di Lussemburgo è entrata in vigore il 31 marzo 1979 una legge che può essere considerata la più chiara ed organica in materia.

Il diritto alla tutela dei propri dati personali nella società informatica, di cui i calcolatori elettronici sono i nuovi protagonisti come servi zelanti, rappresenta una nuova dimensione della libertà individuale che era sconosciuta ancora negli anni in cui si promulgavano le nuove costituzioni democratiche europee. Solo di recente se ne è presa coscienza; e infatti la costituzione spagnola del 1978 prescrive che «la legge limiterà l'uso dell'informatica per garantire l'onore e l'intimità personale e familiare dei cittadini e il pieno esercizio dei loro diritti» (art. 18). Nel testo della Costituzione italiana non se ne parla, giacché al tempo della sua formulazione il problema ancora non esisteva; tuttavia, si potrebbe ritenere che l'informazione sul conto di una. persona sia una forma di «ispezione personale», che viene compiuta in forma morale e non fisica, e che perciò ricade sotto il divieto, stabilito dall'art. 13 della stessa costituzione, di restrizioni della libertà personale. Manca comunque in Italia una difesa giuridica della riservatezza nel campo delle banche dei dati ad elaborazione elettronica.

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@2. La situazione italiana: carenze e prospettive

Adesso ci veniamo però a trovare in una situazione che se per un certo verso è deficitaria (assenza di legislazione), per un altro verso presenta invece un vantaggio, che è quello di poter iniziare il cammino da una posizione più avanzata, tenendo conto delle esperienze degli altri paesi e dei progressi compiuti nel frattempo sia nel campo della tecnologia elettronica sia nel campo della dottrina giuridica, in cui l'Italia non è rimasta indietro. Appare perciò opportuna l'iniziativa presa dal nostro Ministero di grazia e giustizia di nominare una commissione di esperti per «predisporre uno schema di disegno di legge concernente la protezione delle persone di fronte ai pericoli che ad esse possono derivare dalla raccolta e gestione dei dati personali a mezzo di sistemi automatizzati». La commissione, presieduta da un alto magistrato, Giuseppe Mirabelli, ha dato inizio ai suoi lavori nello scorso novembre.

Il compito della commissione è peraltro limitato ad un lavoro preparatorio di consulenza, giacché toccherà alle forze politiche rappresentate in Parlamento di tradurre le norme proposte in volontà effettiva di legge, per adeguare la legislazione italiana a quella degli altri paesi europei secondo i principi comuni ispiratori della ricordata convenzione europea.

@3. Il diritto alla riservatezza nella società tecnologica

L'argomento attribuito alla competenza della commissione è senza dubbio importante, ma bisogna tener conto di altre esigenze, oltre a quella indicata dal ministero e che abbiamo riferita. Non basta preoccuparsi della tutela della privacy, e cioè della libertà che deve essere riconosciuta all'individuo di controllare la veridicità e l'uso che possa farsi delle informazioni che lo concernono personalmente, e che possono riguardarePage 104 anche l'intimità della sua vita privata: con chi ha viaggiato in aereo, con chi ha dormito in albergo, per quale malattia ha richiesto di valersi dell'assistenza sanitaria, e tutti quegli altri dati per i quali abbia fatto ricorso ad un computer. Vi sono anche altre esigenze che possono non coincidere con gli interessi delle singole persone, ma che toccano l'interesse collettivo: per esempio, le rilevazioni nel campo delle indagini e statistiche sanitarie. Vi è un diritto alla riservatezza, quello stesso che viene già protetto dalla legge nei riguardi dell'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora (art. 615-bis, c.p.) e che andrebbe esteso all'uso dei calcolatori elettronici per la raccolta ed elaborazione dei dati. Vi è però un diritto all'informazione che va anch'esso garantito nelle nuove forme assunte con il suo sviluppo. La federazione italiana degli editori dei giornali ha perciò avanzato alcune osservazioni sul progetto di convenzione europea, delle quali bisognerà anche tener conto in sede legislativa, per non sacrificare al mito puritano della riservatezza assoluta anche l'uso di informazioni che risultano distaccate dalla gelosa intimità dell'individuo, obiettivate e dunque rese accessibili alla conoscenza di estranei.

E vi è pure da considerare il fatto che una legge sulla protezione dell'individuo dal danno che gli può derivare dall'uso dei dati sottoposti ad elaborazione elettronica non può restare isolata, sospesa in un vuotò legislativo riguardo alla complessa materia della disciplina...

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