Tecniche di protezione del contraente debole, tra codice del consumo, disciplina speciale delle locazioni e codice civile

AutoreNino Scripelliti
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@1. Gli strumenti di tutela del contraente debole previsti dal Codice del consumo

- Sistemi normativi come quelli delle locazioni e della tutela del consumatore, disciplinano materie contigue ed hanno punti di contatto e di intersezione. Il plesso normativo di derivazione comunitaria introdotto nel nostro ordinamento a tutela del consumatore ordinato nel Codice del consumo (D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206, nel seguito della presente nota, il Codice), scontate le inevitabili genericità dei principi generali e delle linee guida (artt. 1, 5, 39), percorre trasversalmente la disciplina dei singoli tipi di contratto, essendo organizzato attorno alle figure centrali del rapporto di consumo, del professionista e del consumatore, presunto contraente debole. Il Codice del consumo, aggregando ed ordinando materiali normativi presenti nell'ordinamento1 in attuazione dell'art. 153 del trattato CEE2, rappresenta un potente strumento di controllo ed indirizzo della autonomia privata espressa nei singoli modelli contrattuali tipici, con la finalità dichiarata di riequilibrare il negozio in favore dei consumatori.

La tutela ed il sostegno del contraente debole inteso come quello dotato di minore capacità di influire sul contenuto del contratto, risponde ad un principio da sempre presente nell'ordinamento, accettabile se ragionevolmente attuato, ovendo essere chiaro che la disparità di forza contrattuale tra i partecipanti al mercato (rectius, ai mercati), che è dato relativo, misurabile in concreto rispetto all'altro potenziale contraente, è l'effetto della diversa intensità dell'interesse di ognuno al contratto. Ma si deve anche considerare che tale diversa intensità è il motore del mercato, onde la legge deve porsi l'obiettivo tendeziale delle pari opportunità tra i soggetti del mercato di acquisire forza contrattuale, ma non certo di realizzare una stessa forza contrattuale, pena la paralisi del mercato.

Il diverso peso contrattuale di una categoria di contraenti rispetto alla categoria contrapposta, ed all'interno della stessa categoria, di un contraente rispetto all'altro, attiene prima di tutto al momento precontrattuale, di partecipazione al mercato e di orientamento dei consumatori. L'individuazione dei contraenti deboli ai quali riservare protezione legale è frutto di scelte etico-politiche nazionali e sovranazionali, difficilmente sindacabili3, operate in ragione della gerarchia degli interessi da soddisfare (tradizionali contraenti deboli sono considerati i lavoratori subordinati, i conduttori, i clienti di banche e di compagnie di assicurazioni, i clienti dei servizi per il turismo, gli acquirenti di immobili in costruzione4 e così via). Strumenti altrettanto tradizionali di tutela, che non agiscono sulla disparità di peso contrattuale dei contraenti ma ne correggono gli effetti, sono i prezzi amministrati, i calmieri, l'irrigidimento dei tipi contrattuali mediante inserimento di norme imperative ed inderogabili, la previsione di specifici strumenti di tutela giurisdizionale, rispetto ai quali all'interprete non resta che la verifica del grado di compatibilità e di coerenza con l'ordinamento. Certo è che questo modo di misurare la forza contrattuale per categoria, soggetto alla influenza della tradizione e della correttezza politica, rischia di perdere il contatto con la realtà sociale ed economica, come dimostra la tradizionale e persistente individuazione pregiudiziale e del tutto astratta (ed ora certamente anacronistica), del conduttore immobiliare quale contraente debole, a prescindere dal tipo di locazione (quindi anche non abitativa), dalla condizione del mercato, dalla condizione soggettiva dei contraenti, dalla natura della locazione e se questa rappresenti o meno, per uno o per entrambi i contraenti, un atto di esercizio professionale.

Già la disciplina contrattuale codicistica aveva previsto strumenti generali di sostegno del contraente debole, trasversali, applicabili all'intero repertorio dei contratti tipici: quali l'approvazione espressa (artt. 1341 e 1342) di talune clausole contrattuali che si presumono imposte dal contraente forte, allo scopo di farne oggetto di meditata accettazione da parte del contraente debole; la previsione, nei casi limite, di rimedi straordinari e situazioni di estrema debolezza, quali l'azione per la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo e l'azione generale di rescissione per lesione ultra dimidium, tutti rimedi commisurati ad una condizione di debolezza conseguente alla diversa natura delle esigenze che ognuna delle parti si propone di soddisfare con il contratto. Inoltre l'ordinamento conosce rimedi specifici, quali l'inserimento nei modelli contrattuali tipici di norme imperative o la istituzione di un sistema normativo speciale largamente inderogabile come quello delle locazioni urbane, con comminatoria di nullità delle clausole difformi, che si presumono juris et de jure imposte al contraente debole.

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Il Codice del consumo sovverte, almeno come linea di tendenza, questo metodo, individuando il contraente debole non in ragione dell'interesse da soddisfare e del tipo di contratto (di locazione, di lavoro, di compravendita) ma piuttosto della condizione di consumatore, parte del rapporto di consumo5, destinato ad evolversi nel rapporto contrattuale che si instaura tra i soggetti partecipanti al mercato: i professionisti che offrono i beni o i servizi, ed i consumatori potenzialmente interessati a quei beni o a quei servizi. Altra innovazione del Codice è l'imposizione alle parti e segnatamente ai professionisti, fin dalla fase precontrattuale e di partecipazione al mercato ed al rapporto di consumo, di determinati obblighi in tema di pratiche commerciali, di pubblicità e di informazioni commerciali, di rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà (artt. 18 ss. , 39). Si tratta di un complesso di strumenti innovativi, modulati e modellati in forme e modi che non sempre ne rendono agevole la pratica attuazione.

Il Codice innova anche nel fissare le coordinate della debolezza del contraente-consumatore, attribuita non solo a fattori economici ma anche sociali e culturali: da qui l'indicazione tra le finalità della disciplina anche a livello programmatico, dell'educazione del consumatore (e in specie, del diritto alla educazione al consumo al quale è correlato il relativo obbligo dello Stato o di enti pubblici; cfr. art. 2, comma 2, lett. d, ed art. 4; ma anche l'art. 1 comma 2 legge n. 281/19986, che espressamente richiama il diritto alla educazione al consumo), e dell'obbligo del contraente professionista alla informazione precontrattuale del consumatore, vista quale rimedio alla asimmetria strutturale delle conoscenze e delle competenze dei contraenti relative alla natura del prodotto e del servizio, alle sue proprietà ed ai suoi effetti. A questo scopo il Codice afferma il diritto del consumatore alla educazione ed alla informazione (artt. 4, 6 e ss., 22, 47, 67 quater e quinquies, sexies, septies, 88, art. 5 direttiva 3 dicembre 2001 n. 95 01/95/CE), altrimenti genericamente incluso nel dovere delle parti di reciproca correttezza precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c.7. Ora il Codice generalizza il diritto alla informazione del contraente debole (art. 2), ponendolo nel corso delle trattative a carico del contraente professionista e quindi del soggetto controinteressato8, così configurando una ipotesi di responsabilità precontrattuale a scapito dei principi, altrettanto generali, della autoresponsabilità e dell'affidamento. Si supera in tal modo la tradizionale indulgenza per il c.d. dolus bonus del venditore e per le iperboli elogiative dei prodotti e dei servizi, quasi una sorta di diritto al piccolo inganno nei confronti del cliente medio, che pure il diritto vivente, almeno un tempo9, tollerava. Degli altri strumenti di tutela si dirà nel seguito di queste note.

@2. Codice del consumo e locazione immobiliare

- L'art. 2, comma 2, lett. c) del Codice del consumo attribuisce al consumatore il diritto «alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi»; ed ai servizi si riferiscono l'art. 3 comma 1 lett. e) e sia pure ad altri fini, l'art. 45, e prima ancora l'art. 2 lett. a) legge n. 281/1998 cit. La locazione, quale obbligazione di «far godere una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo» (art. 1571 c.c.), agli effetti del sistema normativo di tutela del consumatore, è qualificabile come servizio10. A tale conclusione conduce l'analisi della prestazione del locatore (il far godere della definizione legale della locazione, che utilizza il verbo di azione, fare), scomponibile nella attività iniziale di consegna del bene al conduttore e nel successivo consenso alla sua utilizzazione, pur senza il compimento da parte del locatore di specifiche attività configurabili come servizi (tali non essendo le manutenzioni o la garanzia da molestie di diritto, che il locatore deve prestare ex art. 1585 c.c.) il comportamento concessorio del locatore, scomposto nella azione di consegna del bene e nel consumo alla sua disponibilità del bene da parte del conduttore, realizza pertanto il servizio della utilizzazione del bene locato.

Si tratta anche di stabilire se il binomio locatore/conduttore, possa corrispondere al binomio professionista/consumatore, e se il rapporto locativo sia qualificabile come rapporto di consumo. Infatti, nel sistema del Codice del consumo, la tutela del consumatore opera alla condizione che le parti del contratto di locazione locatore/conduttore, corrispondano ai soggetti del rapporto di consumo e quindi rivestano rispettivamente la condizione di professionista e di consumatore, mentre ad ogni altra combinazione dei contraenti (professionista/professionista, consumatore/consumatore, consumatore/professionista) non si applica la specifica tutela del Codice del consumo (sono quindi estranei alle considerazioni che seguono i contratti stipulati...

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