La protezione del consumatore nel Regolamento Roma I

AutoreVincenzo Timpano
Pagine577-611
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2013
La protezione del consumatore
nel Regolamento Roma I
di Vincenzo Timpano
SOMMARIO: I. I contratti di consumo: identicazione della fattispecie e denizione di
consumatore. – II. Tutela del consumatore e ratio mercantile. – III. La disciplina di
conitto relativa ai contratti di consumo nel Regolamento Roma I. – IV. Ambito di
applicazione dell’art. 6 ratione personae e ratione materiae. – V. Consumatori me-
ritevoli e non meritevoli di tutela: il criterio dell’attività diretta. – VI. L’inversione
dei criteri di collegamento. – VII. I limiti cui soggiace la legge scelta dalle parti. –
VIII. La residenza abituale come criterio di collegamento. – IX. Inadeguatezza del
criterio della residenza abituale a garantire al consumatore una tutela raorzata. –
X. Insuciente protezione del consumatore mobile. – XI. La promozione della du-
cia del consumatore come ratio dell’art. 6 del Regolamento.
I. I contratti di consumo: identicazione della fattispecie e denizione di
consumatore
Nel processo di costruzione del mercato unico interno coincidente con l’intero
territorio dell’Unione europea e che ha assunto come modello economico di riferi-
mento il regime concorrenziale, ritenuto idoneo nel suo ottimale dispiegarsi ad assi-
curare la migliore allocazione delle risorse, l’attenzione del legislatore comunitario si
è concentrata principalmente sui c.d. “mercati nali”, che vedono come protagonisti
gli operatori professionali, da un lato, e i consumatori, dall’altro. Il dato si spiega in
quanto le operazioni economiche che coinvolgono il consumatore rappresentano la
parte più signicativa, in termini quantitativi, delle relazioni che si sviluppano
all’interno dell’istituzione “mercato” e, per altro verso, identicano quel segmento
del sistema economico in cui maggiori sono le asimmetrie informative che si pon-
gono come fattori distorsivi del corretto funzionamento del mercato.
È evidente, pertanto, che non si possa procedere alla strutturazione del mercato
unico interno senza intervenire sulla disciplina delle relazioni economiche che vedo-
no come parte il consumatore e, segnatamente, sulla disciplina privatistica dell’atti-
vità contrattuale che quelle relazioni governa1.
1 Per una più compiuta analisi dell’evoluzione della legislazione comunitaria per eetto dell’istituzione del
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Le considerazioni sopra svolte danno conto della particolare rilevanza che nell’am-
bito della legislazione comunitaria assumono i contratti dei consumatori (c.d. consu-
mer contracts).
Si tratta di contratti che vedono come parti un operatore professionale, da un
lato, e un consumatore, dall’altro, e che con ecace formula di sintesi sono deniti
contratti business to consumer (il cui acronimo, assai in uso, è B2C) per distinguerli
dai contratti che coinvolgono soltanto operatori professionali (c.d. contratti business
to business – B2B).
L’ampia produzione normativa in materia consumeristica non signica, tuttavia,
che siano stati trascurati i rapporti verticali tra imprese. In materia contrattuale,
anche questi rapporti sono stati oggetto di diversi interventi normativi2 che, in par-
te, ricalcano le soluzioni già adottate per i contratti dei consumatori e, in parte, sono
del tutto originali3.
Questi interventi normativi, non sempre coerenti sul piano sistematico, hanno
impedito l’aermazione di un modello di contratto unitario, dando corpo ad una
settorializzazione del diritto privato europeo, nel cui ambito convivono diversi model-
li contrattuali che si distinguono in ragione dello status socio-economico dei contraen-
ti, dell’oggetto del contratto o, ancora, in ragione delle tecniche di contrattazione.
Sulla scena del diritto privato europeo, un ruolo dominante è senz’altro ascrivi-
bile al modello del contratto del consumatore che, secondo un recente orientamen-
to interpretativo, assurgerebbe addirittura, seppur contaminato dalla disciplina dei
contratti tra imprese, a nuovo paradigma contrattuale, signicativamente diverso da
quello tradizionale del contratto di diritto comune4.
mercato unico interno si rinvia a A. Jannarelli, L’attività e il contratto, in Tratt. di dir. priv. europeo, Vol. III,
a cura di N. Lipari, Padova, 2003, 3 e ss.
2 Si pensi, per fare qualche esempio, alla direttiva 86/653/CEE concernente gli agenti di commercio; al Re-
golamento 4087/88 relativo a taluni aspetti degli accordi di franchising e alla direttiva 2000/35/CE sulla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
3 Si è rimarcato in dottrina come, nel passato, una disciplina nata all’interno del ceto commerciale, nel suo
progressivo oggettivizzarsi, abbia nito coll’invadere il campo proprio del diritto privato. In ambito comu-
nitario, invece, si assiste ad un processo inverso: il diritto europeo dei contratti prende il via dai mercati -
nali per risalire ai mercati intermedi e quindi alle relazioni contrattuali che hanno come protagonisti solo
operatori professionali, riproducendo anche in questo ambito soluzioni in larga parte ispirate a quelle già
adottate per le relazioni contrattuali tra operatori professionali e consumatori (cfr. A. Jannarelli, L’attività e
il contratto, cit., 106 e ss.).
4 Sull’argomento V. Roppo, Il contratto del duemila, 3ª ed., Torino, 2011, 51 e ss., secondo cui la disciplina
dei contratti del consumatore consente di identicare un nuovo e diverso paradigma contrattuale che, tut-
tavia, non resta circoscritto a tale ambito, ma si nutre anche della disciplina di contratti che prescindono
dalla menzionata qualità di consumatore (subfornitura, agenzia, franchising, contratti bancari e nanziari),
mostrando una forza espansiva che gli permette di proiettarsi al di là del suo ambito originario, invadendo
anche il campo delle relazioni non riconducibili alla coppia consumatore/professionista.
Gli elementi caratterizzanti il nuovo paradigma contrattuale sarebbero quelli di un contratto (i) la cui forza
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Centrale è comunque la nozione di consumatore: la sua denizione serve a deli-
neare i conni della categoria, come pure l’ambito di applicazione della relativa di-
sciplina di protezione.
Il Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbli-
gazioni contrattuali (Regolamento Roma I)5, nella disciplina dedicata ai contratti di
di legge è notevolmente attenuata (per le diuse previsioni di recesso e di invalidità discendenti dal molti-
plicarsi di vincoli di forma, di contenuto e di trasparenza), (ii) la cui più diusa impugnabilità è bilanciata
dal contenimento delle conseguenze delle impugnazioni (legittimazione ristretta, nullità relative, nullità
solo parziali), (iii) il cui contenuto è sempre più largamente assoggettato a controlli sull’equilibrio delle
prestazioni in senso non solo normativo ma anche economico, e (iv) il cui regime subisce la crescente com-
mistione tra regole di validità e regole di comportamento/responsabilità.
Il dato unicante dei contratti le cui discipline deniscono il nuovo paradigma contrattuale, secondo l’A., non
può identicarsi riduttivamente in una rigida categorizzazione socio-economica delle parti contraenti, ma va
ricercato in un elemento più generale: l’asimmetria di potere contrattuale. «Ovunque si manifesti detta asim-
metria (e quindi in tutte le relazione che contrappongono una parte dotata di superiore potere contrattuale ad
un’altra parte con potere contrattuale inferiore, nostro il corsivo), il legislatore introduce, a protezione della parte
che la patisce, quelle regole che si sono indicate come costitutive del nuovo paradigma contrattuale».
In altri termini, il fenomeno da registrare sarebbe quello della transizione dal contratto del consumatore alla
più generale gura del contratto con asimmetria di potere contrattuale, che identicherebbe appunto il
nuovo paradigma contrattuale di portata generale e quindi di generale applicazione in tutti i rapporti nego-
ziali caratterizzati dalla riferita asimmetria di potere contrattuale, prescindendo dalla caratterizzazione sog-
gettiva e dalle qualità socio-economiche delle parti contraenti.
Secondo V. Roppo, la tendenza verso l’aermazione del nuovo paradigma contrattuale troverebbe positivo
riscontro anche nel Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Regolamento Roma I), in quanto espressione della politica legislativa di non restringere la nor-
mativa di protezione ai soli contratti dei consumatori, ma di estenderla anche ai contratti B2B caratterizzati
da asimmetria di potere contrattuale con l’obiettivo di assicurare adeguata tutela al contraente debole (cfr. V.
Roppo, From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts: a Trend in European Contract Law?, in European
Review of Contract Law, 3/2009, 327 e ss.). Una prima conferma di ciò si trarrebbe dal considerando n. 23,
nel quale si dice che «per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno
proteggere tali soggetti tramite regole di conitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo si-
ano le norme generali». Tenuto poi conto che il successivo considerando n. 24 esordisce con la formula «per
quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori», risulterebbe evidente che i consuma-
tori rappresenterebbero soltanto una specica categoria (certo importante, ma non l’unica) di contraenti
considerati deboli, nel cui ambito dovrebbero annoverarsi anche soggetti che, pur operando come professio-
nisti, versano in analoghe condizioni di debolezza nella contrattazione con la controparte professionale.
Conferma ancor più evidente dell’estensione della normativa di protezione al di fuori dei conni consume-
ristici si ricaverebbe dalle norme di conitto dettate dal Regolamento in tema di contratti di franchising e
distribuzione (art. 4, lett. e ed f), per i quali in ragione della asimmetria di potere contrattuale tra le parti si
deroga agli ordinari criteri di collegamento per la individuazione della legge applicabile, introducendo il
criterio speciale, applicabile nel caso di mancata scelta della legge ad opera delle parti, della residenza abi-
tuale del contraente debole (franchisee e distributore), ritenuto più rispondente all’esigenza di assicurargli
adeguata protezione (cfr. op. ult. cit., 329). Anche per i contratti di trasporto (art. 5) e assicurazione (art. 7)
è dettata una disciplina di conitto speciale volta a garantire, a fronte della disparità di potere contrattuale,
un adeguato livello di tutela dei passeggeri e dei titolari di polizza (come precisato nel considerando n. 32),
anche laddove siano soggetti non qualicabili come consumatori (cfr. op. ult. cit., 330).
5 Il Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 (pubblicato in G.U.U.E., L 177 del 4 luglio 2008) segna la

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