DELIBERAZIONE 3 Maggio 2007 - Avvio di procedimento per la definizione di disposizioni transitorie, relative al mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica, in prospettiva della completa liberalizzazione, a partire dal 1° luglio 2007. (Deliberazione n. 106/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 maggio 2007,

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la direttiva);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 giugno 2004, n. 107 (di seguito: deliberazione n. 107/04);

la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 141 (di seguito: deliberazione n. 141/05);

il disegno di legge AS 691 recante delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (di seguito: DDL AS 691).

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/95 e' finalita' dell'Autorita' garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita', nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e di redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

l'art. 21 della Direttiva prevede che, a partire dal 1° luglio 2007 sono idonei tutti i clienti finali e tale previsione e' stata recepita con l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/04;

l'art. 3 della Direttiva disciplina specificatamente gli obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori prevedendo tra l'altro, al comma 5, che gli Stati membri adottino le misure per tutelare i clienti finali, ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture per motivi commerciali;

l'art. 3 della direttiva 2003/54/CE prevede tra l'altro, al comma 3, che gli Stati membri provvedano affinche' tutti i clienti civili e, ove necessario, le piccole imprese usufruiscano del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualita' specifica a prezzi ragionevoli;

l'art. 14, comma 5-sexies, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/04, stabilisce che i clienti...

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