DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007, n.273 - Regolamento recante la modalita'' di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell''autotrasporto per l''acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell''articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto delle merci e di favorire la tutela dell'ambiente e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate;

Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea possono avvalersi di misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno visto rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Trattato istitutivo della Comunita' europea, ed in particolare l'articolo 87;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza n. 3805 del 22 ottobre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche europee;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione del «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in premessa, relativamente alla quota di 70 milioni di euro da destinare, a fini di miglioramento ambientale, all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione.

2. Ai fini del presente regolamento:

  1. per «impresa di autotrasporto» si intende l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

  2. per «raggruppamento di imprese» si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;

  3. per «miglioramento ambientale» si intende la realizzazione di «standard» piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi...

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