TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2003, n. 4 - Testo del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, coordinato con la legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra"

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data e' differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al 30 giugno 2003.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: (("Enduring Freedom")) nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, e' differito al 30 giugno 2003.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: (("International Security Assistance Force")) (ISAF),

e' differito al 30 giugno 2003.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, e' differito al 30 giugno 2003.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), e' differito al 30 giugno 2003.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

8. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 359.549.625.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante "Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali", come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002; si riporta il testo dell'art. 1

"Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali). - 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 31 dicembre 2002.

Alla stessa data e' diferito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.

2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al 31 dicembre 2002.

3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, e' differito al 31 dicembre 2002.

4. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato "International Security Assistance Force" (l.S.A.F.), e' differito al 31 dicembre 2002.

5. Il termine previsto dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, e' differito al 31 dicembre 2002.

6. Il termine previsto dall'art. 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), e' differito al 31 dicembre 2002.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15".

- Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante "Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali", come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002.

Art. 2.

Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

1. E' autorizzata, dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, ((nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.))

Riferimenti normativi

- Si...

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