DECRETO 17 luglio 2009 - Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecc...

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche;

Vista la proposta di regolamento (CE) della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, sulla quale e' stato acquisito all'unanimita' il parere favorevole da parte del Comitato di gestione OCM unica - settore vitivinicolo in data 19 giugno 2009;

Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti», ed approvati o modificati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata del vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiane» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2007 con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Conegliano Valdobbiadene»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2008 con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani»;

Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, in nome e per conto della filiera vitivinicola trevigiana, del Consorzio di Tutela del vino Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e del Consorzio di Tutela dei vini Montello e Colli Asolani, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» e il riconoscimento della D.O.C.G. «Conegliano Valdobbiadene» e della D.O.C.G. «Colli Asolani» o «Asolo» per le relative sottozone storiche della citata D.O.C. «Prosecco», nonche' la domanda presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in nome e per conto della filiera vitivinicola della regione medesima, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;

Viste le risultanze delle pubbliche audizioni, concernenti le predette istanze, tenutesi il giorno 14 marzo 2009 a Treviso, per quanto concerne il riconoscimento delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», e ad Oderzo (Treviso), per quanto concerne il riconoscimento della DOC «Prosecco», con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni di produttori ed Aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole espresso sulle citate richieste dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, e le relative proposte di disciplinari di produzione formulate dallo stesso Comitato, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 87, del 15 aprile 2009;

Viste le istanze e controdeduzioni avverso il citato parere presentate entro i termini prescritti dagli interessati;

Visto il parere del citato Comitato nazionale espresso nella riunione dell'11 e 12 giugno 2009 sulle predette istanze e controdeduzioni;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 con il quale sono state apportate modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite e, in particolare, e' stato riconosciuto il sinonimo «Glera» per la varieta' di vite «Prosecco» ed il sinonimo «Glera lunga» per la varieta' di vite «Prosecco lungo»;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in conformita' ai citati pareri espressi dal predetto Comitato nazionale, al riconoscimento della DOC «Prosecco», al riconoscimento della DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», al riconoscimento della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» ed all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 42, par. 3, del citato regolamento n. 479/2008, il riconoscimento della DOC «Prosecco» e delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» esclude la possibilita' di utilizzare, in etichettatura e presentazione, il nome della varieta' di vite «Prosecco» per altri vini, ivi compresi i vini spumanti designati con nome di vitigno ed i vini ad indicazione geografica tipica sopra richiamati;

Viste le richieste pervenute dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, presentate rispettivamente in data 29 giugno 2009 e 24 giugno 2009, per conto dei produttori interessati, intese a consentire, successivamente al riconoscimento della DOC «Prosecco» e delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», lo smaltimento delle giacenze delle produzioni dei vini spumanti e dei vini IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, designabili con il nome del vitigno «Prosecco», in conformita' alla relativa normativa generale ed alle disposizioni dei preesistenti disciplinari di produzione;

Vista l'istanza della regione Veneto, presentata in data 29 giugno 2009, con la quale, limitatamente al riconoscimento delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», per tener conto delle particolari esigenze dei produttori interessati, che necessitano di un determinato lasso di tempo per provvedere agli adeguamenti strutturali degli impianti di imbottigliamento, in relazione alla previsione obbligatoria dell'applicazione sulle chiusure delle bottiglie della fascetta sostitutiva dei contrassegni di Stato per i vini DOCG, ha chiesto che, ferma restando l'entrata in applicazione delle disposizioni dei relativi disciplinari DOCG a decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2009/2010, l'immissione al consumo delle produzioni qualificate con le DOCG in questione avvenga a decorrere dal 1° aprile 2010;

Vista altresi' la richiesta effettuata dalla Regione Veneto con la citata istanza, con la quale, in relazione alla predetta richiesta ed in considerazione che le caratteristiche tecnico-produttive e qualitative dei vini previste dai disciplinari di produzione delle corrispondenti DOC di provenienza sono le stesse di quelle previste dai disciplinari delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», fatta eccezione per le tipologie di vino delle predette DOCG ulteriormente qualificate con la menzione «superiore» e, limitatamente alla DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», con la menzione «Rive», ha chiesto che le giacenze dei prodotti delle corrispondenti DOC, provenienti dalle vendemmie 2008/2009 e precedenti, nonche' parte della produzione proveniente dalla vendemmia 2009/2010, eventualmente in assemblaggio con le predette giacenze, siano confezionate e designate con la DOC entro il predetto termine del 1° aprile 2010, consentendone l'immissione al consumo fino a completo esaurimento delle medesime scorte etichettate; con la stessa istanza la regione Veneto ha inoltre chiesto che successivamente al termine del 1° aprile 2010 le rimanenti giacenze delle predette produzioni DOC, non ancora confezionate ed etichettate, siano classificate con le rispettive DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», ai fini del loro confezionamento, etichettatura ed immissione al consumo;

Tenuto conto delle citate motivate e documentate istanze regionali, intese a valorizzare ed innalzare l'immagine delle produzioni in questione, nell'interesse di tutti i produttori che in primis esprimono il patrimonio collettivo delle medesime denominazioni;

Ritenuto in accoglimento delle predette istanze regionali, che risultano conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, di dover prevedere con il presente decreto talune disposizioni transitorie al fine di consentire, a seguito del riconoscimento della DOC e delle DOCG in questione, lo smaltimento delle giacenze delle produzioni dei vini spumanti e dei vini IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, nonche' per stabilire la data di immissione a consumo dei vini DOCG in questione, provenienti dalla vendemmia 2009/2010, le misure per lo smaltimento delle giacenze delle produzioni dei vini DOC provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, nonche' per la riclassificazione delle stesse produzioni, in conformita' alla vigente normativa in materia di gestione e di controlli nello specifico settore;

Ritenuto altresi' di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento DOC «Prosecco», approvazione del relativo disciplinare di produzione, disposizioni...

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