DECRETO 28 luglio 2011 - Iscrizione della denominazione «Prosciutto Amatriciano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (11A10827)

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO

delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 731 della Commissione del 22 luglio 2011, la denominazione «Prosciutto Amatriciano» riferita alla categoria Prodotti a base di carne, e' iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Prosciutto Amatriciano», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Prosciutto Amatriciano», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 731 del 22 luglio 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Prosciutto Amatriciano», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 28 luglio 2011

Il Capo Dipartimento: Rasi Caldogno

Allegato

Disciplinare di Produzione

Prosciutto Amatriciano I.G.P.

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta Prosciutto Amatriciano I.G.P. e' riservata esclusivamente al prosciutto, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il Prosciutto Amatriciano I.G.P., all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche:

chimico-fisiche:

Percentuale di umidita': non superiore al 60% su tal quale;

Contenuto di proteine: minimo 25% sulla sostanza secca organolettiche e qualitative:

Forma: a pera con esclusione dello zampo;

Faccia frontale: caratterizzata da una ampia parte scoperta che si estende in senso verticale fino ad oltre la meta' della altezza della coscia (rifilatura alta);

Peso minimo: non inferiore a 8 kg alla conclusione del periodo minimo di stagionatura;

Stagionatura: minimo 12 mesi dalla data di I salatura;

Colore: rosso/roseo inframmezzato dal bianco puro del grasso di marezzatura;

Sapore: sapido ma non salato;

Aroma: profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove all'ago;

Consistenza: elastica e compatta con ottima tenuta della fetta.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area di produzione del Prosciutto Amatriciano I.G.P. e' rappresentata dai seguenti Comuni della provincia di Rieti, con il limite altimetrico non superiore a 1.200 m s.l.m.: Amatrice, Accumoli, Antrodoco, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Configni, Contigliano, Colli sul Velino, Cottanello, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. La materia prima destinata alla produzione del Prosciutto Amatriciano I.G.P. e' rappresentata esclusivamente dalla coscia fresca di:

Suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, cosi' come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;

Suini figli di verri di razza Duroc Italiana, cosi' come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;

Suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi, purche' provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalita' non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

Verri e scrofe, carcasse non perfettamente dissanguate, ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate [PSE (Pale, Soft, Exsudative - pallida, soffice, essudativa) e DFD (Dark, Firm, Dry - scura, rigida, secca)] o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici;

Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilita' agli stress [PSS (Porcine Stress Sindrome - sindrome dello stress...

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