IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Preso atto della risoluzione adottata dalla XIII commissione permanente (agricoltura) della Camera dei deputati il 14 ottobre 1987;
Ritenuta l'opportunita' di correlare il quaderno di campagna con il piano nazionale pluriennale di lotta fitopatologica integrata approvato l'11 settembre 1987 dalla competente commissione di cui all'art. 2, comma 4, della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura n. 752/1986, giusta la convenienza rappresentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ordina: Art. 1.
Il termine del 1 novembre 1987 fissato nell'art. 5, primo comma, della ordinanza ministeriale 30 maggio 1987, n. 217 (in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987) e' prorogato al 1 marzo 1988.