ORDINANZA 27 febbraio 1988, n. 65 - Proroga del termine di decorrenza dell'istituzione del "quaderno di campagna"

Coming into Force11 Marzo 1988
Enactment Date27 Febbraio 1988
Published date11 Marzo 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/03/11/088G0116/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.59 del 11-03-1988
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Preso atto della risoluzione adottata dalla XIII commissione permanente (agricoltura) della Camera dei deputati il 14 ottobre 1987;

Ritenuta l'opportunita' di correlare il quaderno di campagna con il piano nazionale pluriennale di lotta fitopatologica integrata approvato l'11 settembre 1987 dalla competente commissione di cui all'art. 2, comma 4, della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura n. 752/1986, giusta la convenienza rappresentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Considerata l'esigenza di subordinare il termine di applicazione del quaderno di campagna alla fissazione delle caratteristiche delle relative schede di rilevazione, secondo quanto prescritto dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi "antiparassitari";

Viste le ordinanze ministeriali n. 135, n. 217 e n. 462 del 3 aprile, 30 maggio e 30 ottobre 1987, concernenti l'istituzione del quaderno di campagna (rispettivamente in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80, n. 127 e n. 262 del 6 aprile, 3 giugno e 9 novembre 1987); Ordina: Art. 1.

Il termine del 1› marzo 1988, previsto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 30 ottobre 1987, n. 462, e' prorogato al trentesimo giorno dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi "antiparassitari".

Art 2.

Resta impregiudicata, in presenza di specifiche esigenze locali che ne giustifichino l'esercizio, la potesta' dei presidenti delle giunte...

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