La proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui al decreto legge 2 luglio 2001 n. 247

AutorePaolo Scalettaris
Pagine747-748

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Il decreto legge 2 luglio 2001 n. 247 1 prevede che «la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo art. 80, è differita fino al 31 dicembre 2001».

Esamineremo qui di seguito brevemente la nuova norma al fine di verificare se essa costituisca disposizione di mero differimento della vigenza della previsione del comma 22 dell'art. 80 della legge finanziaria 2001 2 o se essa invece abbia contenuti di novità rispetto alla disposizione ora ricordata.

Un primo elemento apparentemente nuovo consiste nell'indicazione espressa che la sospensione concerne i soli rilasci degli «immobili ad uso abitativo». Tale indicazione non era invece presente nell'art. 80 della legge n. 388 del 2000. Va detto però che la novità è soltanto apparente: in realtà la norma si limita ad enunciare un elemento che, come era assolutamente pacifico, era comunque già proprio della precedente disposizione (sia la dottrina che aveva esaminato tale norma, sia la circolare 23 febbraio 2001 del Ministero dei lavori pubblici - che aveva sottoposto ad ampia ed approfondita analisi le questioni interpretative ed applicative poste dalla disposizione di sospensione - avevano infatti dato per certo che l'ambito di applicazione della disposizione fosse circoscritto ai soli immobili ad uso abitativo).

Va notato poi che la norma non fa alcun cenno ai requisiti che l'art. 80 aveva fissato per l'applicazione della sospensione.

Il che porta a ritenere che tutti tali requisiti restino fermi: ciò vale tanto per i requisiti di carattere personale (consistenti nella presenza nel nucleo familiare del conduttore di un soggetto ultrasessantacinquenne ovvero handicappato grave), quanto per quelli di carattere economico (consistenti nella condizione in capo al conduttore della disponibilità di altra abitazione ovvero «di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa»).

Si tratta peraltro di una scelta di assai dubbia opportunità: quella offerta dalla nuova norma sarebbe stata infatti proprio l'occasione più adatta perché il legislatore portasse chiarezza in ordine ai requisiti anzidetti, e soprattutto in ordine al requisito «economico» che da ultimo abbiamo ricordato. A questo proposito va infatti ricordato che, come è stato osservato da autorevole dottrina 3, l'ampiezza e l'indeterminatezza della previsione del comma 20 dell'art. 80 della legge n. 388 del 2000 circa la indisponibilità da parte del conduttore di redditi sufficienti per l'accesso alla locazione di altro alloggio - indeterminatezza rispetto alla quale certamente non potrebbe «assumere definitivo valore dirimente» (in considerazione del rango subordinato della fonte) la circolare ministeriale 23 febbraio 2001 sopra ricordata 4 - potrebbero fare dubitare della stessa legittimità costituzionale della previsione normativa, e ciò anche alla luce dei principi recentemente affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 9 novembre 2000 n. 482 5.

Nessun cenno, poi, la nuova norma fa alla questione concernente l'inclusione o meno nella sospensione dei provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore, questione che aveva suscitato ampio dibattito in dottrina in sede di prima interpretazione dell'art. 80 della legge n. 388. Al riguardo erano state...

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