DECRETO 22 febbraio 2008 - Individuazione dei beni immobili di proprieta'' dell''Istituto nazionale per l''assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante ´Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliareª, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Vista la nota n. 1635 del 30 gennaio 2008 nella quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha individuato un immobile di proprieta' dello stesso;
Vista la nota n. 127145 del 28 dicembre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:
Art. 1.
E' di proprieta' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il seguente bene immobile:
Piemonte - Torino, corso Orbassano n. 366, catasto fabbricati: foglio n. 98, particella 291, sub. 1.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
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